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I contratti pendenti durante un fallimento

L'art. 72 è una norma generale, valevole solo quando il legislatore non abbia disposto diversamente. Il contratto pendente è un contratto in cui non ha preso parte nessun organo del fallimento. Una regola speciale rispetto a quella della sospensione previsto dall'art. 72 è quella dettata dall'art. 79 (contratto di fitto d'azienda) in cui è prevista e tutelata la prosecuzione del contratto di affitto di azienda. Entrambe le parti possono recedere entro 60 giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. A norma dell'art. 78 (contratto di conto corrente e mandato di commissione) il contratto di conto corrente bancario e di commissione si scioglie, il curatore non può subentrare perché incompatibile con la procedura.
Art. 81: contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore nel termine di 60 giorni autorizzato dal comitato dei creditori non esprime la volontà di volerlo continuare. Art. 74: contratto ad esecuzione continuata o periodica - se curatore, in virtù dell'art. 72, subentra in un contratto d'esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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