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Il concordato preventivo nel fallimento della società a responsabilità limitata

Art. 154: riflette il principio di autonomia delle procedure. Infatti il socio può proporre il concordato fallimentare (non preventivo) con cui si libera come socio, cessa il fallimento del singolo ma rimane quello della società e degli altri soci. Siccome il socio non è imprenditore, quindi non ha possibilità di proporre concordato preventivo e gli accordi ex 182 bis, si desume che non sia valido in questo caso il limite di un anno previsto per il concordato fallimentare proposto dall'imprenditore.
Art. 153: prevede il principio di connessione, per cui al contrario quando il concordato è fatto dalla società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche ne i confronti dei soci e fa cessare il loro fallimento, almeno che il socio non sia imprenditore commerciale o salvo patto contrario. Con il concordato i creditori sociali cessano e restano solo quelli particolari. I creditori particolari non possono opporsi alla chiusura del fallimento e lo possono fare solamente quando il socio è imprenditore commerciale. Il fallimento della società si chiude:
- per mancate proposte di domande di ammissione al passivo (numero uno art. 118);
- quando prima dell'intero riparto sono già soddisfatti tutti i creditori (numero 2 art. 118).
In questi casi si chiude anche il fallimento del socio. Al contrario nei casi previsti ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 la chiusura del fallimento della società non comporta anche la chiusura dei fallimenti dei singoli soci a responsabilità illimitata. L'apertura dei vari fallimenti è sempre concomitante mentre la chiusura non è concomitante. Le fideiussione del socio illimitatamente responsabile è libero in caso di concordato.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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