FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO
In caso di filiazione fuori del matrimonio, un pieno rapporto giuridico di filiazione si costituisce solo per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento) o di accertamento del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità/maternità)
La maternità può comunque risultare dalla dichiarazione di nascita resa dal medico che ha assistito al parto
Riconoscimento è atto unilaterale + personalissimo + puro + irrevocabile → si forma l’atto di nascita
Può essere però fatto congiuntamente da entrambi i genitori
Non è possibile un riconoscimento se l’atto di nascita contiene già l’indicazione di padre e madre (è necessario prima esercitare un azione di stato per rimuovere il primo riconoscimento)
Il riconoscimento è possibile anche nel caso di figlio adulterino, cioè i genitori al momento del concepimento erano sposati con un’altra persona
Per riconoscere un figlio è necessario avere almeno 16 anni, o anche meno se c’è l’autorizzazione del giudice; se non c’è l’autorizzazione del giudice, il figlio viene temporaneamente affidato ad altre persone
La sola dichiarazione del genitore non è sufficiente per il riconoscimento del figlio; è necessario il consenso del figlio > 14 anni, o del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio < 14 anni
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio; in caso di rifiuto, il genitore che vuole riconoscere il figlio può fare ricorso al giudice
Forma del riconoscimento:
- Nell’atto di nascita
- Con dichiarazione apposita
- Con un testamento
Impugnazione del riconoscimento:
- Difetto di veridicità (legittimazione assoluta)
- Violenza morale (legittimazione relativa)
- Interdizione giudiziale (legittimazione relativa)
Il figlio assume il cognome del padre se il riconoscimento avviene congiuntamente, altrimenti assume quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo; se lo riconosce prima la madre e poi il padre, il figlio può decidere se mantenere il cognome della madre o aggiungere/sostituire quello del padre