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Definizione di elettorato attivo e passivo

L’elettorato si divide in:


A) Attivo: consiste nella capacità giuridica di votare. L’elettorato attivo è disciplinato dall’art.48 per il quale sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Ma la capacità di votare necessita del possesso di due requisiti positivi:
1)cittadinanza italiana: coloro che godono della cittadinanza dell’U.E. hanno riconosciuto il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del parlamento europeo.
L’art.48 cost è stato modificato dalla legge cost. 17-1-2000, n°1, che ha riconosciuto ai cittadini italiani residenti all’estero l’esercizio del diritto di voto. A tale scopo la legge istituisce una circoscrizione estero per l’elezione delle camere. Inoltre con la legge cost 23-1-2001, n°1 si è provveduto all’individuazione dei deputati(12) e dei senatori(6) che appartengono al neo istituto circoscrizione estero.
2)maggiore età: la legge fissa il raggiungimento della maggiore età a 18 anni per le elezioni della camera e 25 anni per quella del senato (art.48 comma 1;art 58 comma 1). 
Anche i detenuti che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e   nelle case di cura(art.8 e 9 della legge 136/1976).
Le circostanze che comportano l’esclusione del soggetto dall’elettorato sono: incapacità civile; esistenza di cause di indegnità morale; esistenza di sentenza penale irrevocabile.
L’art.48.2 della costituz. pone i seguenti princ che caratterizzano il diritto di voto, che è:
-personale: è escluso il voto per procura;
-uguale: non si riserva a dei soggetti un voto plurimo;
-libero: ogni elettore deve poter attribuire il voto a chi ritiene + opportuno;
-segreto: per garantire l’elettore da possibili pressioni esterne(l’unica eccezione riguarda i ciechi, che possono farsi accompagnare nella cabina elettorale);
-è dovere civico: ma paradossalmente non ci sono sanzioni per  l’astensionismo.

B) Passivo:  consiste nella capacità di essere eletti. Di regola chiunque è elettore è  anche eleggibile, ma  differenze si rinvengono in base all’età: per l’appartenenza alla camera dei deputati è richiesto il compimento del 25 anno di età(art.56.3), per il senato il compimento del 40° anno(art.58.2).
Da notare che se si perde l’elettorato attivo, viene meno quello passivo.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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