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Sanzioni unite della costituzione: sentenza del 2/11/2007 n.23031

Le circolari non vincolano il contribuente che resta libero di adottare un comportamento ad essa non uniforme. Questo perché siamo in un paese bastato sull’autotassazione e quindi la soluzione delle questioni interpretative è, almeno in una prima fase, affidata direttamente ai contribuenti. È il contribuente che interpreta in primo luogo le norme tributarie.
Le circolari non vincolano nemmeno gli uffici gerarchicamente sottordinari, ai quali non è vietato di disattenderla, evenienza questa che per altro è raro che si verifichi nella pratica. Se l’interpretazione contenuta nella circolare è in contrasto con un atto dell’amministrazione finanziaria, l’atto è legittimo, visto che la circolare è solo un’interpretazione, non una legge. E quindi in questo caso non è possibile individuare la norma di legge che è stata violata con l’atto.
La circolare ha l’effetto di escludere l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, fermo restando l’applicazione dell’imposta che invece nasce direttamente dalla legge.
La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata che resta libera di modificare, correggere e disapplicare completamente l’interpretazione data. Si pone il problema della tutela del contribuente nel mutamento interpretativo della circolare. L’amministrazione può cambiare orientamento perché deve interpretare al meglio la legge.
La circolare non vincola infine il giudice tributario, dato per l’annullamento di un atto in positivo emesso sulla base dell’interpretazione della circolare, non conforme alla legge, non deve disapplicare la circolare, ma decide se annullare l’atto, ma solo se questo è contrario alla legge. Le circolari non rientrano tra gli atti impugnabili di fronte a nessun giudice, ma rappresentano solo una base interpretativa.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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