Skip to content

L’opponibilità: le obbligazioni reali e i limiti al potere di disposizione


Il contenuto della norma deve essere precisato senza confondere ancora realità ed opponibilità, che non dipende dalla natura del diritto, ma dalla rilevanza del titolo.
In base ad essa l’ordinamento isola e potenzia alcune situazioni soggettive che, pur non reali, hanno acquisito un accentuato valore sociale.
Nel nostro caso è accaduto proprio questo: la norma individua nell’atto di destinazione meritevole un titolo che assume una rilevanza prevalente su altri incompatibili ed è perciò opponibile.
Questa precisa consapevolezza a conseguenze importanti sui limiti del potere di godimento e sulle obbligazioni reali.
Come abbiamo visto, fra la realità e l’obbligatorietà dai contorni schematici e rigidamente formalizzati si è a lungo teorizzata una zona grigia: le obbligazioni reali.
La norma, forse inconsapevolmente, si pone in continuità con quel filo storico e lo interrompe, riconoscendo la possibilità di trascrivere obblighi accessori al contenuto di un diritto reale che entrino in una destinazione della res ammessa e riconosciuta.
Quanto ai limiti al potere di disposizione si è osservato che “la norma prevede un vero e proprio divieto convenzionale di alienazione opponibile ai terzi se trascritto: gli atti posti in essere in violazione del vincolo trascritti successivamente non possono essere opposti al beneficiario del vincolo di destinazione”.
Ebbene, l’art. 2645 ter c.c. in termini più generali attribuisce maggiore meritevolezza alla destinazione rispetto alla libera circolazione dei beni.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.