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Casi di esclusione dal consolidamento: Art. 28


I comma: esclusione obbligatoria (oggi non esiste più) devono essere escluse società controllate che svolgono attività eterogenea. La logica era che i bilanci devono essere omogenei per poter fare il consolidato.
Logica di salvare la significatività del consolidato → se la società era eterogenea non consolidavo.
Quando l’eterogeneità era rilevante? Quando una è industriale, l’altra bancaria, l’altra assicurativa; cambia ad esempio: debiti a breve negativi per industria, buoni per banca → somma dei debiti a breve non ha significato!
Se ad esempio un’impresa ha tanti fondi rischi vuol dire che è pericoloso il settore in cui naviga (quindi visto negativamente), per un’assicurazione invece è positivo perché ha un alto volume d’affari. 
Questa esclusione ha senso, infatti era obbligatoria. È stata eliminata in America nel 1987, il FASB (principi contabili americani) cambia opinione → scandali finanziari dove erano falliti gruppi con consolidati belli, ma le attività eterogenee messe male (l’esclusione è stata utilizzata per coprire le magagne del gruppo).
Gli IAS nel 90’ hanno recepito la medesima regola, in Italia è stata recepita nel 2007 (ritardo perché la direttiva europea è stata modificata nel 2007, quindi l’Italia doveva essere coerente con la direttiva). 
Per risolvere il problema dell’eterogeneità negli IAS c’è la distinzione per settore, in Italia si trova nella nota integrativa che ha il compito di chiarire le posizioni delle società indicate.  

II comma: esclusione facoltativa quando si verificano quattro situazioni:

1. INCLUSIONE IRRILEVANTE: possono essere escluse imprese controllate la cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione. Si guada la dimensione della controllata. Se una controllata è molto piccola e la sua inclusione o meno nel consolidato allora ci si avvale di questo motivo di esclusione facoltativa. Il confronto va fatto tra la singola società e il gruppo. Però può capitare che un insieme di piccole imprese irrilevanti poi possano diventare un complesso rilevante ed è per questo la seconda parte della norma afferma che se tutte queste imprese diventano rilevanti vanno inserite nel consolidato. La rilevanza può anche essere qualitativa: una piccola impresa può ad esempio scoprire una molecola importantissima e dunque tale impresa diventa importante. LA rilevanza quantitativa riguarda la percentuale sul fatturato.

2. LIMITAZIONI NELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI: possono essere escluse le imprese controllate quando l’esercizio oggettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni. Io ho una società controllata in un paese dov’è scoppiata una rivoluzione: la controllante può avere la maggioranza dell’assemblea però non ha il controllo effettivo perché in quel paese c’è la rivoluzione. Esclusione facoltativa perché io ho un controllo sulla carta, ma siccome non posso esercitare attivamente l’influenza non ho più il controllo. La discrezionalità va intesa nel senso che se non posso esercitare in maniera duratura il controllo non consolido, altrimenti inserisco nel consolidato.

3. RITARDI O SPESE PER OTTENERE INFORMAZIONI: quando non è possibile ottenere tempestivamente o con costi proporzionati le informazioni necessarie per fare il consolidamento. È una causa un po’ curiosa: una controllante deve fare il consolidato di una controllato, la quale non gli manda le informazioni in tempo e quindi non può fare il consolidato, oppure le manda e chiede dei soldi. È curiosa perché è una controllata: come può non mandargli le informazioni la controllata alla controllante?! Cambio gli amministratori, non esiste che la controllante non fornisca le informazioni. Questa causa di esclusione rischia di essere una valvola di sfogo: dico agli amministratori della controllata di non inviare tempestivamente le informazioni così io non capogruppo non consolido → questa clausola va intesa come una situazione dovuta a delle motivazioni oggettive e temporanee. Per esempio ho una controllata dove c’è stato il terremoto, crolla l’ufficio amministrativo e non riesce ad inviare le informazioni in tempo per il consolidato.

4. POSSESSO CON SCOPO ESCLUSIVO DI ALIENAZIONE: la controllata viene posseduta con lo scopo esclusivo di essere rivenduta. La capogruppo possiede una società, la tiene per tanti anni e la consolida, poi però ad un certo punto decide di metterla in vendita. Da quando decide di metterla in vendita può se vuole non consolidarla perché essendo in vendita viene slegata dall’unità del gruppo e viene vista come un’asset da liquidare. Questa possibilità viene usata talvolta per scopi manipolativi: esiste un gruppo che ha una società controllata con molte perdite rilevanti. Nel bilancio della capogruppo la partecipazione è iscritta ad un valore bassissimo perché è il costo d’acquisto. A quel punto viene svalutata, ma la società continua ad avere perdite. Se la consolido queste perdite finiscono nel bilancio consolidato, ma il gruppo non vuole queste perdite e quindi deve trovare un modo per no consolidare. La capogruppo allora dice che quella società è in vendita così non rientrano più le perdite.

Fino a qui abbiamo visto la normativa NAZIONALE.

Tratto da ECONOMIA DEI GRUPPI di Mattia Fontana
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