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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: separazione tra gestione e controllo nel sistema monistico


Con riferimento alla seconda parte del comma 2, la disposizione è giustificata dall’esigenza di garantire la separatezza tra gestione e controllo.
Gli amministratori membri del comitato non possono essere computati nei quorum costitutivi o deliberativi del cda, poiché tale inclusione può permettere una più o meno intensa interferenza gestionale.
Vi sono ulteriori problemi con riguardo al tema della impossibilità di svolgere funzioni gestionali da parte dei membri del comitato. Si pensi all’ultimo comma del 2386, richiamato in quanto compatibile dal 2409-noviesdecies comma 1, per cui se vengono a cessare tutti gli amministratori il collegio sindacale deve convocare d’urgenza l’assemblea, e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In questo senso, o si ammettono funzioni gestionali del comitato almeno in questo lasso di tempo, oppure la società rimarrebbe “decapitata”; a meno che non si ritengano percorribili altre strade, come la nomina, da parte del comitato, di un amministratore provvisorio (2458).
Con riferimento ai contenuti del controllo del comitato, questo non può direttamente prendere le decisioni che gli amministratori omettono, ma può/deve stimolare l’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte degli altri amministratori. Con riguardo agli amministratori non esecutivi, i membri del comitato devono coadiuvarli nell’esercizio dell’attività di vigilanza sugli organi delegati, e devono vigilare sui comportamenti sia degli organi delegati che degli amministratori non esecutivi nell’assolvimento delle loro peculiari funzioni.
Come già esposto nel commento sub art. 2409-sexiesdecies, il comma 5 lett. b) dell’articolo in commento non può essere interpretato in modo restrittivo, cioè come compiti di controllo solo sulla struttura e senza interessarsi della gestione (che viene portata avanti attraverso la struttura). Questi compiti sembrano invece concretizzarsi nell’espressione di giudizi di merito sull’adeguatezza della struttura e dei vari sistemi, da leggersi in coordinamento coi compiti di predisposizione dell’assetto organizzativo (2381 comma 5) e di valutazione dello stesso (2381 comma 3).
Stando alla lettura dei Principi di comportamento del collegio sindacale, la “struttura organizzativa” può essere definita come il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. L’adeguatezza della struttura è condizione necessaria per un buon sistema di controllo interno, e va relazionata alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, all’organigramma con chiara identificazione delle linee di responsabilità, al personale con adeguata competenza. Per quanto attiene al sistema di controllo interno, i Principi lo dividono in due profili, il controllo gestionale-aziendale (insieme delle direttive, procedure e tecniche che permettono di programmare e controllare, su base periodica e in modo sistematico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere obiettivi prefissati di gestione) e il controllo amministrativo-contabile (corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e salvaguardia del patrimonio).
Sicuramente lo svolgimento di tale attività richiede una costante e sostanziale interrelazione tra i membri del comitato e gli altri amministratori. Il comitato si avvale anche dei risultati delle indagini eseguite dal soggetto incaricato del controllo contabile. I risultati del comitato devono essere comunicati al consiglio e da questo recepiti, in particolare ove il comitato evidenziasse aree critiche che richiedono aggiornamento, implementazione e revisione; se le indicazioni del comitato rimanessero disattese, questo ne dovrebbe prendere atto ed agire tempestivamente di conseguenza, in conformità dei poteri di reazione che il legislatore gli fornisce.
Dunque nell’assetto disegnato dal legislatore il controllo sull’adeguatezza delle strutture sembra inquadrabile come mezzo rispetto al fine, che rimane il controllo sulla gestione; e non dev’essere un controllo di sola adeguatezza teorica ed idoneità, bensì una verifica nel concreto della sussistenza dei requisiti.
A ciò si aggiungono le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 del 2381 richiamate dal 2409-noviesdecies, per cui il comitato per il controllo è responsabilizzato sia nel merito che nel metodo: doveri informativi verso il comitato aventi ad oggetto il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo; poteri, per il comitato, di chiedere informazioni relative alla gestione della società.
Con riferimento alla lett. c), emerge che il comitato può svolgere attività di natura eterogenea (fermo restando il divieto di attività gestionali), quindi anche, ad esempio, attività di assistenza richiamate dal codice di autodisciplina, quali “comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore” e “comitato per le remunerazioni”.

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