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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2405: assenteismo alle riunioni


La sanzione per l’assenteismo è stata estesa anche al comitato esecutivo, e ciò mira a mettere il collegio in condizione di esercitare nel modo più efficace possibile i propri compiti istituzionali: nella fase istruttoria consente di avere cognizione immediata ed ampia delle vicende sociali, e acquisire in modo diretto e tempestivo tutte le informazioni utili all’esercizio del controllo; nella fase valutativa rende il controllo dinamico, assicurando una verifica in progress dell’operato degli altri organi della società; nella fase reattiva assicura una più efficace attività preventiva di eventuali illegalità e abusi tramite un primo strumento persuasivo e di pressione.
La presenza alle riunioni non dev’essere passiva, bensì attiva e con l’inserimento di rilievi e osservazioni a verbale. “Assistere” è indicato al posto di “partecipare” solo per lasciar intendere che la loro presenza non condiziona la valida costituzione dell’organo sociale.
Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2405:  ruolo di vigilanza dei sindaci alle riunioni
Il passaggio da “controllo” a “vigilanza” (con riferimento a tutte le considerazioni già formulate nei commenti ai precedenti articoli) comporta l’attività preventiva obbligatoria dei sindaci, che devono vigilare se coloro che sono preposti alla gestione della società agiscono con correttezza, e devono attivarsi per impedire operazioni pregiudizievoli. Partecipare anche alle riunioni del comitato esecutivo è del tutto in linea con questa nuova concezione del collegio, in particolare nella valorizzazione del momento ex ante rispetto a quello ex post: consente l’immediata acquisizione delle notizie, e l’immediata possibilità di adottare provvedimenti, in merito a scelte gestorie che, altrimenti, sarebbero note solo al momento della successiva adunanza del cda (e questo spiega perché la mera facoltà di partecipare alle riunioni, prevista dal vecchio testo, era inappropriata; tuttavia, già i Principi di comportamento del collegio sindacale raccomandavano la partecipazione).
Quando ravvisi deliberazioni, in via di approvazione, contrarie a legge o statuto, oppure in contrasto coi principi di corretta amministrazione, il collegio o i singoli sindaci devono manifestare il proprio dissenso facendolo riportare a verbale; se i fatti emergono da una riunione del comitato esecutivo, il collegio dovrà prima di tutto riferire al cda delle irregolarità dell’organo delegato; fatto questo, se la deliberazione viene adottata ugualmente il collegio può impugnarla (2388 e 2391) e, nei casi più gravi, convocare l’assemblea (2406 comma 2) o attivare il procedimento innanzi al tribunale (2409).
Il sindaco decade quando risulti assente a riunioni delle quali sia stato regolarmente informato senza avere giustificato la sua impossibilità a partecipare.
Il comma 2 specifica che basta anche una sola assenza ingiustificata dall’assemblea per determinare la decadenza, mentre 2 consecutive nel corso dell’esercizio per cda e comitato esecutivo (le assenze non consecutive, comunque, potrebbero rilevare sul piano della revoca per giusta causa). La giustificazione sta nel fatto che l’assemblea si riunisce normalmente una sola volta l’anno.
Sul modo di operare della decadenza sanzionatoria si rimanda a quanto già illustrato nel commento al precedente articolo.
La mancata partecipazione può rilevare sul piano della responsabilità, ma non rende invalide le deliberazioni degli organi sociali a cui sono assenti (tuttavia l’assemblea non è regolarmente costituita se non partecipano almeno la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo).
I sindaci hanno il potere di richiedere notizie sulla gestione agli amministratori (quando l’amministrazione non è strutturata in forma collegiale) tramite le relazioni, per l’appunto, degli amministratori.
Non è stato, però, esteso il potere di convocazione degli organi sociali (ad eccezione della possibilità di convocare l’assemblea ex art. 2406 comma 2); sarebbe stato opportuno disporre maggiori poteri in tal senso, poiché, ai fini del controllo, gli organi sociali sono i naturali interlocutori del collegio.

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