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I creditori sociali delle società in nome collettivo

possono soddisfarsi sia sul patrimonio della società che sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Il creditore potrà richiedere a qualsiasi creditore di soddisfare integralmente il suo credito, visto che i soci sono obbligati in solido tra loro.
I soci sono responsabili in solido fra loro e in modo illimitato, ma tale responsabilità avviene in via sussidiaria rispetto a quella della società, perché godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Perciò i creditori devono soddisfarsi prima sul patrimonio sociale, poi possono aggredire il patrimonio dei singoli soci.
Se la snc è irregolare valgono le regole per la ss.
Se la snc è regolare: il beneficio di escussione opera automaticamente, cioè i creditori sociali possono richiedere il pagamento dai soci solo dopo l’escussione del patrimonio sociale.     
Creditori personali del socio:
non possono mai soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale. Essi possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio debitore, oppure possono compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio debitore al momento della liquidazione.
-Se la snc è irregolare: i creditori personali possono chiedere la liquidazione della quota spettante al socio debitore, solo dopo aver provato che il patrimonio personale del debitore è insufficiente a soddisfare il suo credito. A questo punto la società esclude il socio, e versa al creditore la somma spettante.
-Se la snc è regolare: i creditori personali del socio non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché l’attività d’impresa dura.
-amministrazione: vale quella per le ss.
Inoltre tutti i soci sia amministratori che non amm, devono rispettare il divieto di concorrenza: non possono esercitare un ‘attività concorrente a quella della snc, e non possono partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente. Se il divieto di concorrenza non è rispettato allora il socio è tenuto al risarcimento dei danni, e può essere escluso dalla società.
Rappresentanza: vale quella per le ss
Scioglimento del singolo rapporto sociale: fine rapporto socio impresa per morte, recesso, esclusione. Valgono regole per ss.
Liquidazione quota: valgono regole per ss

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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