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I requisiti delle s.p.a.

Le società di capitali attualmente si configurano attraverso:la srl,connotata da aspetti personalistici tali da farla ritenere una figura di confine con le società di persone e le spa di cui le sapa ne rappresenta una variante.
Inizialmente le spa erano state designate come quella tipologia sociale destinata alla grande impresa ma successivamente si è assistito come tale forma sia stata utilizzata indifferentemente tanto per grandi quanto per piccole imprese anche in virtù del capitale minimo richiesto.
Si creò quindi della tensione per il fatto che un unico modello normativo regolava sia l'impresa quotata in borsa sia la piccola impresa familiare.
Nel 1974 vi fu una mini-riforma che pose a una differenza a livello disciplinare tra le spa quotate e quelle non quotate.
Inseguito la legislazione successiva introdusse per mezzo dell'attuazione di numerose direttive comunitarie degli aspetti che furono fondamentali per creare una differenziazione disciplinare tra le diverse spa.
Si sentiva l'esigenza poi di dover,almeno in determinate materie specificamente indicate,di dare un maggior tasso di imperatività per le società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio in ragione della pluralità degli interessi coinvolti.
Da qui la nascita del 2325bis che segmenta la disciplina delle spa in due sottoinsiemi:la spa di base e la spa che fa ricorso al mercato di capitale di rischio che comprende le spa quotate in mercati regolamentati e spa con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.
Affinchè si possa usare il termine rilavante devono ricorrere tre requisiti:
-quantitativo:la società deve avere azionisti diversi dai soci di controllo che detengano almeno il 5% del capitale complessivo.
-dimensionale:deve essere una società che non abbia la possibilità di redarre il bilancio in forma abbreviata ai sensi del 2435bis.
-qualitativo:deve sussistere una delle circostanze previste dall'art 77bis del tuf.
Oggi la disciplina delle spa è articolata così:
-Le spa di base e quelle ad azionariato diffuso sono disciplinate interamente dal codice civile le cui norme poi specificano se determinati limiti o facoltà si applicano solo a uno dei due.
-Le spa quotate sono regolamentate in parte dal codice civile e in parte dal tuf;tendenzialmente le norma indicate nel tuf prevalgono su quelle del codice civile.
-Le spa quotate sono inoltre soggette anche ad un ulteriore set di disposizioni,subordinate a quelle di fonte legale,ma che comunque incidono fortemente sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento.
La disciplina differenziata fra spa aperte e spa di base è dovuta ad una maggiore tutela delle minoranze,ad  una protezione di interessi connessi all'appello del pubblico risparmio.
L'articolazione dei modelli di spa non implica il venir meno dell'unitarietà del tipo:il passaggio da un modello all'altro non costituisce trasformazione e non attribuisce ai soci il diritto di recesso.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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