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La costituzione delle società cooperative



è previsto un numero minimo di soci per la costituzione della s.c: almeno 9 se adotta le norme della spa, oppure 3 se adotta le norme della srl.
La s.c. si scoglie e deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scende al di sotto del numero minimo stabilito, e non è reintegrato entro 1anno.
La partecipazione dei soci in una s.c. è subordinata al possesso di specifici requisiti soggettivi, volti ad assicurare che i soci svolgano un’attività compatibile con l’oggetto sociale della s.c. tali requisiti variano perciò asseconda dell’attività svolta dalla s.c.
Il procedimento di costituzione è uguale a quello previsto per la spa o srl asseconda della scelta.
L’atto costitutivo:
-deve essere redatto per atto pubblico;
-deve indicare: l’oggetto sociale, i requisiti di ammissione dei soci, le condizioni per l’ammissione di nuovi soci, le condizioni per il recesso/esclusione dei soci, regole per la ripartizione degli utili, regole per lo svolgimento dell’attività;
-deve essere iscritto nel registro.
Nb. con l’iscrizione dell’atto nel registro, la s.c. acquista personalità giuridica,perciò per le obbligazioni sociali risponde solo la s.c. con il suo patrimonio.
-la denominazione sociale può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione di s.c.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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