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La nullità delle s.p.a., art 2332

Il legislatore nell'art 2332 ha disciplinato esplicitamente tutte le cause che portano alla nullità della spa chiarendo la loro valenza ex nunc e la loro eventuale sanabilità.
La nullità delle spa viene disciplinata da una legislazione speciale rispetto a quella dei contratti con il fine di poter assicurare la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed un terzo o tra i soci stessi.
Prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese non esiste una società in senso tecnico perciò si applica la disciplina normale prevista per i contratti;con l'iscrizione della società nel registro delle imprese si ha la nascita di un nuovo soggetto giuridico in grado di instaurare autonomi rapporti giuridici con terzi.
Perciò il legislatore si prefigge di tutelare il terzo che entra in contatto con la società  assicurando certezza ai rapporti tra società e terzi.
L'art 2332 è una norma di attuazione della prima direttiva CE in materia societaria per il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità,validità degli obblighi e nullità delle società di capitali. 

Le ipotesi di nullità della spa sono:
-mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico.
-illiceità dell'oggetto sociale.
-mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società,i conferimenti,l'ammontare del capitale sociale,l'oggetto sociale. 

Queste cause sono valide per tutti i tipi di spa indipendentemente se siano state costituite per atto unilaterale o per contratto.
Negli effetti della nullità si riscontrano notevolmente le differenze che intercorrono tra la disciplina normale prevista per i contratti e quella speciale prevista per le spa.
Di regola la nullità ha effetto retroattivi,cioè ex tunc,ai sensi dell'art 2332 invece gli atti compiuti in nome della società dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese non vengono tutti travolti dalla dichiarazione di nullità in quanto ha un'efficacia ex nunc.
Questo per evitare che i terzi che hanno fatto affidamento sull'esistenza della società in conseguenza alla sua iscrizione nel registro delle imprese vedano travolti gli atti posti in essere con la società a causa della dichiarazione di nullità della stessa.
Una volta intervenuta la dichiarazione di nullità si applicano alla società le norma inerenti alla liquidazione con la differenza che i liquidatori non sono nominati dall'assemblea bensì dal tribunale  che pronuncia la nullità.
L'iscrizione della sentenza dichiarativa di nullità presso il registro delle imprese ha la funzione di portare a conoscenza di terzi tale evento.
Sempre a protezione del terzo che fa affidamento sulla società il legislatore ha stabilito che che i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali.
L'art 2332 comma 5 prevede una possibilità di sanatoria:la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese.
La sanatoria della nullità può avvenire anche qualora non sia possibile provvedere ad una modifica dell'atto costituivo la quale può essere sanata mediante la ripetizione dell'atto da parte dei soci.
Per la sanatoria di tali atti però non è prevista la maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria bensì l'unanimità.
L'azione di nullità può essere mossa da qualunque socio a da qualunque terzo portatore di interessi ed è imprescrittibile.
Essa va proposta nei confronti della società e se accolta ne determina lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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