Skip to content

Le società in accomandita semplice


Ha due tipi di soci, i quali rispondono in modo diverso alle obbligazioni contratte, svolgono funzioni amministrative diverse, ed hanno poteri e doveri diversi.
soci accomandatari: rispondono alle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente; detengono l’amministrazione
soci accomandanti:
-rispondono alle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita;
-sono esclusi dall’amm divieto di immistione: i soci accomandanti non possono compiere atti:
-né di amm interna: non può prendere o partecipare alle decisioni aziendali
-né di amm esterna: può concludere affari in nome della società solo se investito di potere di rappresentanza = procura per singoli affari.
Nb. il socio che viola tale divieto risponde a tutte le obbligazioni sociali illimitatamente; inoltre è escluso dalla società.

Diritti e poteri amministrativi:
-i soci accomandanti nominano insieme agli accomandatari gli amministratori, quando l’atto costitutivo, prevede che tale nomina vada fatto con atto separato.
-possono concludere affari in nome della società, solo in forza di una procura speciale per singoli affari.
-possono dare pareri
-possono compiere atti di controllo
-hanno diritto di approvare i bilanci

Caratteristiche: è l’unica società di persone che vede la responsabilità dei soci accomandanti limitata, nell’esercizio dell’attività commerciale.

Costituzione: deve essere indicato in quale categoria appartengono i soci; valgono regole per snc.

Iscrizione: l’atto di costituzione deve essere iscritto nel registro delle imprese;
nb. sas irregolare=omessa registrazione, ciò comporta l’applicazione del regime delle ss, ma la distinzione dei soci resta.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.