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Quote sociali nelle Srl

Nelle srl ci sono solo quote e sono tante quote quanti sono i soci, le quote sono per definizione disuguali. Queste si modificano in relazione a vicende che riguardano ciascun socio. La quota è divisibile e tende a cambiare costantemente, segue le vicende del socio.

Se non è previsto dall’atto costitutivo, le quote attribuiscono diritti uguali in proporzione alla loro dimensione, però può essere prevista sia la non proporzionalità della quota rispetto al conferimento, sia il fatto che le quote possono attribuire diritti diversi tra i soci. Nelle spa questo è possibile solo con le azioni di categoria. Nelle srl lo statuto può prevedere diritti speciali a favore del singolo socio.

Ci sono due scuole di pensiero:
- la prima vede la quota come un bene immateriale;
- la seconda la vede come mera posizione contrattuale.

La circolazione delle quote della srl può essere limitata e persino esclusa. Nelle spa sono possibili solo restrizioni, ma è nulla la clausola che vieta in ogni caso il trasferimento delle azioni, si può escludere la circolazione per un periodo massimo di 5 anni. Mentre nella srl si può prevedere che solo i soci originari sono soci della srl, e quindi l’assoluta immodificabilità della composizione dei soci. Lo statuto con effetto nei confronti di tutti prevedere le condizioni alle quali la trasferibilità è ammessa: clausole di prelazione, clausole di gradimento giustificate o mere. Queste clausole sono previste dallo statuto in sede di costituzione della società, mentre si è discusso se queste clausole potevano essere inserite successivamente, perché questo andava a comprimere un diritto individuale del socio su cui la maggioranza aveva una delibera inefficace, quindi un tempo si prevedeva che questi limiti potevano essere previsti solo all’unanimità. Oggi questa tesi non è più seguita, ma si ammette la modificabilità a maggioranza del regime di circolazione delle quote, questo perché la legge prevede che quando le quote sono intrasferibili o sono assoggettate a clausola di mero gradimento al socio a cui viene impedito il trasferimento viene concesso il diritto di recesso.

Come dal punto di vista procedimentale si fa un trasferimento di quote in una srl: nei rapporti tra le parti l’opinione maggioritaria prevede che le quote sono trasferibili mediante il mero consenso, non c’è bisogno di un atto formale. Nella pratica però un atto scritto c’è sempre, perché è necessario per poter rendere opponibile alla società il trasferimento. Inoltre la legge nel 1993 ha previsto che questo atto scritto deve avere delle caratteristiche che ne rendono facile la registrazione, quindi bisogna adottare o l’atto pubblico, o la scrittura privata autenticata. La dottrina prevede che anche se non si fa l’atto scritto davanti al notaio questo è comunque valido, mentre nella pratica è necessario che l’atto venga fatto con il controllo di un notaio e sia poi depositato presso il registro delle imprese, perché solo con questa operazione si può considerare concluso il trasferimento. Mentre per quanto riguarda il libro soci, questo nelle srl è stato eliminato. La società prevede invece una lista dei soci che può modificare solo in presenza della prova del deposito dell’atto notarile nel registro delle imprese. Se l’atto non viene depositato è irregolare.
Il deposito serve inoltre a risolvere il problema di eventuali soggetti che vantano diritti di proprietà sulla quota. Può darsi che la stessa quota di srl, visto che la proprietà passa con il consenso, sia venduta più volte dal socio. In questo caso il primo che ottiene la prova del deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle imprese acquisisce la qualità di socio, anche se non è stato lui ad avere per primo il consenso. Prevale chi per primo ha depositato l’atto presso il registro.

La quota può essere considerata contratto o bene immateriale: la teoria prevalente è quella che prevede che il pegno, l’usufrutto e il sequestro sulla quota, sono assimilabili a quelli di beni immateriali. Oggi la quota è considerata bene immateriale suscettibile di pegno, usufrutto, sequestro.
Se si crea questo vincolo sulla quota, si applicano per richiamo le norme relative in tema di società per azioni.
C’è una norma particolare che prova il carattere personale della srl: se la quota è dichiarata intrasferibile perché lo statuto non vuole che entrino estranei all’interno della società, la legge protegge questo interesse quando il socio è assoggettato ad espropriazione, e quindi se anche all’asta il terzo acquista la quota, la società ha 30 giorni per trovare uno o più soci che comprino la quota allo stesso prezzo del terzo. Questo vale anche quando c’è pegno, usufrutto, sequestro: la società può soddisfare il creditore in modo tale che questo vincolo venga esercitato da un socio e non dal terzo.

Vi è un divieto assoluto di compiere operazione da parte della società sulle proprie quote. Questa è una forte differenza rispetto alla spa. Per la srl qualunque tipo di operazione sulle proprie quote da parte della società sono tutte proibite.
Per le violazioni si discute se si applica per analogia la disciplina delle spa che irroga delle sanzioni, ma non sancisce la nullità, e quindi il terzo sottoscrittore deve prestare i conferimenti oppure si applica la regola generale che questi atti sono nulli. L’opinione di quelli che pensano che la srl deve essere la figlia minore delle spa, bisogna applicare la stessa disciplina delle spa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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