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Trasformazione omogenea delle società

Queste trasformazioni vengono deliberate con le modalità previste per le modifiche dell’atto costitutivo. Quindi le maggioranze richieste sono le maggioranze normalmente richieste per le modifiche dell’atto costitutivo. C’è però un’eccezione che vale per le trasformazioni delle società di persone in società di capitali. Le modifiche dell’atto costitutivo di società di persone devono essere di norma approvate all’unanimità, però per quanto riguarda la loro trasformazione c’è un eccezione, dove è sufficiente che la delibera venga presa a maggioranza. Questo perché il legislatore ha voluto incentivare questo fenomeno di “migrazione” dalle società di persone alle società di capitali.
Essendo una delibera che si adotta a maggioranza, i soci di minoranza hanno la tutela di impugnare la delibera, ma soprattutto hanno il diritto di recesso. La trasformazione è una causa di recesso quanto nelle spa, tanto nelle srl.
La delibera di trasformazione deve avere la stessa forma e contenuta dell’atto costitutivo del tipo di società prescelto. Inoltre la delibera di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima fatta da un esperto relativa al patrimonio della società che si trasforma. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere pari ad una cifra che non sia superiore al patrimonio netto della società che si trasforma. Naturalmente se una società di persone si trasforma in una società per azioni deve avere il requisito del capitale minimo della società per azioni.


Responsabilità dei soci all’interno della trasformazione


Prendiamo il caso di trasformazione di una società per azioni in una società di persone.
A seguito di questa trasformazione i soci della società passano da un regime di responsabilità limitata a un regime di responsabilità illimitata. La delibera di trasformazione deve ricevere il consenso di tutti i soci che a seguito della delibera di trasformazione acquistano responsabilità illimitata.
Nel passaggio da una spa a una società in accomandita semplice, ci vorrà il consenso dei soci che a seguito della trasformazione diventeranno soci accomandatari della società in accomandita semplice, non i soci accomandanti.

Nel passaggio da una società con soci a responsabilità illimitata a una società con soci a responsabilità limitata.
L’art.2500 quinquies dice che la trasformazione appena detta non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, salvo che vi sia il consenso dei creditori alla trasformazione. Il secondo comma facilita l’ottenimento del consenso da parte dei creditori, perché questa norma dice che quando si assume una delibera di trasformazione la delibera deve essere comunicata per raccomandata o con altri mezzi ai creditori. A questo punto il consenso si presume se i creditori entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione non lo hanno espressamente negato.
L’art.147 comma 2 della legge fallimentare dice che i soci della snc che si è trasformata in spa e per cui sia rimasta la responsabilità per lo obbligazioni sociali anteriori, quei soci per un anno a partire dalla trasformazione possono anche incorrere in fallimento. Naturalmente se l’insolvenza deriva da debiti anteriori alla trasformazione.


Trasformazioni delle società cooperative


Per quanto riguarda la trasformazione delle cooperative in società lucrative, quella a mutualità prevalente non si possono trasformare, per quelle diverse ci sono delle regole che scoraggiano queste trasformazioni.
I quorum per deliberare la trasformazione sono previsti dall’art.2545 decies e dice che quando i soci sono meno di 50 la delibera deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3. Per le cooperative che hanno più di 10000 soci l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti se all’assemblea sono presenti almeno i 2/3 dei soci. Quindi i quorum sono piuttosto elevati. Per tutti gli altri casi, quando non si rientra in questi limiti, la trasformazione può essere deliberata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.
Il secondo elemento di disciplina in quest’ottica di disincentivazione è l’art.2545 undecies, perché questa norma dice che la cooperativa a mutualità non prevalente, di tutto il suo patrimonio viene devoluto alla società che risulta dalla trasformazione solo il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi non ancora distribuiti e in più ove necessario l’ammontare che serve per arrivare al capitale minimo della società lucrativa in cui la cooperativa si trasforma.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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