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Principi generali e criteri di valutazione


Oggi vorrei parlarvi di un obbligo fondamentale nell'ambito della gestione societaria che è quello della trasparenza ed in particolare della redazione di bilanci che devono essere chiari, veritieri e corretti.
Il tema del bilancio d'esercizio è sicuramente un tema che trova collocazione non solo in ambito giuridico ma anche nelle scienze dell'economia. Il Prof. Vuole soffermarsi su alcuni profili che interessano di più i giuristi. Nell'ambito di varie discipline si sta diffondendo la formula di diritto contabile. Con questa formula si vuole sottolineare come esista, in riferimento  alla contabilità ma in modo più preciso al bilancio d'esercizio, un sistema. Questo discorso era certamente di gran lunga più facile e più immediato fino a qualche anno fa. Fino a qualche anno fa esisteva sicuramente un sistema contabile relativo almeno al bilancio d'esercizio. Esisteva una disciplina in grande misura unitaria del bilancio d'esercizio. Questa disciplina era fondata su un grosso pilastro e su un piccolo importante pilastro  che stranamente viene un po' disatteso dalla stessa dottrina giuridica. Qualche tempo fa la disciplina del bilancio d'esercizio era sostanzialmente unitaria. Il pilastro è la disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nell'ambito della normativa dedicata alla società per azioni. Questa disciplina è stata profondamente rinnovata nel 1991 in attuazione della quarta direttiva comunitaria. Questa disciplina era poi in toto estesa alle altre società di capitali e alle società cooperative. Poi esiste il piccolo pilastro ovvero la piccola norma che è l'art. 2217 del C.c. Siamo nell'ambito della disciplina dei libri e delle scritture contabili. Dal punto di vista civilistico ci sono due libri obbligatori che tutti gli imprenditori commerciali  non piccoli devono tenere. Questi sono il libro giornale e il libro degli inventari. Il libro degli inventari è disciplinato,  sotto il profilo del contenuto, dall'articolo 2217 del C.c. Il libro degli inventari controlla la situazione patrimoniale dell'imprenditore commerciale non piccolo a fine esercizio e contiene una  dettagliata descrizione ed una valutazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo. Anzi, se l'imprenditore è un imprenditore individuale allora il libro degli inventari contiene anche l'indicazione e la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo extra aziendale ovvero dei beni personali dell'imprenditore. Il  secondo comma dell'art. 2217 prosegue con una regola importante e dice che l'inventario si chiude, dopo la parte analitica, con due documenti che vengono ancora indicati con un vecchio linguaggio ante attuazione della direttiva comunitaria in tema di bilancio d'esercizio. Se vogliamo usare la termologia attuale dovremmo dire che l'inventario si chiude con lo Stato patrimoniale e con il Conto economico (non si parla di nota integrativa). Questo vuol dire che lo S.p e il C.e rappresentano le scritture di chiusura dell'inventario. La norma prosegue con un altra regola importante: “i criteri di valutazione delle poste di S.p e di C.e sono quelli propri del bilancio d'esercizio della S.P.A in quanto compatibili”. Abbiamo quindi un rinvio espresso ai criteri di valutazione dettati per la disciplina del bilancio d'esercizio per la S.P.A. Naturalmente nei limiti della compatibilità quindi non è semplicissimo capire in che misura alcune regole dettate per la S.P.A siano compatibili oppure no. E' evidente che laddove si parli di valutazione delle azioni proprie la compatibilità non sussiste perchè queste esistono solo nelle S.P.A. E' chiaro, quindi, che alcune voci non possono esistere al di là delle S.P.A. Senza approfondire il tema, grosso modo i criteri di valutazione delle varie poste del bilancio d'esercizio della società  per azioni vengono richiamati anche per questi documenti contabili.  Non c'è un richiamo alla struttura ovvero all'insieme delle voci ma il Prof dice che richiamando il criterio di valutazione che sono collegate alle varie voci, implicitamente si richiama anche la struttura dello S.p e del C.e delle S.P.A. La conclusione è molto importante infatti questa norma, che vale per l'inventario di imprenditori  non piccoli, in realtà non vale per le Spa, le altre società di capitali e le società cooperative perchè per questi c'è una disciplina molto articolata. Questa norma vale per tutti gli altri casi. Vale quindi per le società di persone che svolgono attività commerciale e vale per l'imprenditore individuale commerciale non piccolo. Quindi questa norma in realtà, attraverso un rinvio sostanziale anche se nei limiti della contabilità, alla disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni sostanzialmente estende questa disciplina alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali commerciali non piccoli. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che la disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni  è la disciplina che vale per le società per azioni, per le altre società di capitali e per le cooperative ed è il sostanziale punto di riferimento per tutti gli altri bilanci d'esercizio delle società di persone commerciali e per gli imprenditori individuali commerciali non piccoli. Da questo rinvio risulta sostanzialmente una disciplina tendenzialmente unitaria detta in estrema sintesi la disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni che di fatto è la disciplina del bilancio d'esercizio.
Oggi la situazione è molto diversa. Facciamo due parole veloci per dare un quadro storico completo. La riforma societaria  non ha sfiorato la disciplina del bilancio d'esercizio. Questo per una scelta consapevole del Legislatore in quanto nel 2003 stavano per arrivare importanti novità da parte del Legislatore Comunitario e quindi era troppo presto  per introdurre modificazioni rilevanti alla disciplina del bilancio d'esercizio. Dopo questo sono intervenute tutte una serie di modifiche che si sono sviluppate su piani diversi. Un primo fondamentale sviluppo è dato dalla scelta della Comunità Europea, scelta contenuta in un regolamento del 2002, di imporre i principi contabili internazionali almeno ai bilanci consolidati delle società quotate. Siamo liberi di applicare gli IAS ai bilanci d'esercizio delle società quotata o ai bilancio d'esercizio di altre società. Scelta importante che ha modificato il volto del sistema contabile. Ha modificato il volto del sistema contabile perchè il Legislatore italiano, a differenza di quanto hanno fatto molti, ha voluto utilizzare, con il decreto legislativo del 2005, le opzioni lasciate aperte dal Legislatore Comunitario ed ha introdotto l'obbligo dell'utilizzo dei principi contabili internazionali non solo in ambito di bilancio consolidato ma anche al bilancio d'esercizio delle quotate e ai bilanci di tutta una serie di altre imprese bancarie, finanziarie ed assicurative. Per cui dal  2005 i bilanci consolidati delle quotate sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali e dal 2007 anche i bilanci d'esercizio. Questa scelta ha avuto sicuramente dei vantaggi ma ha avuto un costo notevole nel senso che oggi il sistema del bilancio d'esercizio non è più un sistema sostanzialmente unitario ma è un sistema profondamente spaccato in due. Oggi abbiamo i bilancio di esercizio delle non quotate redatti secondo le regole da codice civile di diritto comune e poi abbiamo il  bilancio d'esercizio delle società quotate e delle altre società equiparate redatti  secondo gli IAS. Due mondi diversi e due mondi che non  dialogano perchè sostanzialmente la disciplina  del bilancio d'esercizio nazionale è una disciplina d'ispirazione  continentale (di origine tedesca), mentre la disciplina secondo gli IAS è una disciplina che si ispira al mondo anglosassone.
L'obiettivo perseguito dal Legislatore Comunitario è quello  di permettere una comparazione dei bilanci a livello mondiale che tuttavia si scontra con il fatto che gli IAS applicati nei USA sono diversi.
E' il caso, ad esempio, di sottolineare la differenza che esiste tra il criterio del costo storico ( principio nazionale) e quello del fair value (criterio IAS). Il primo è di carattere prudenziale perchè è un costo effettivo, ma può essere un criterio poco significativo. Mentre in criterio del fair value è un criterio molto più significativo ma è un criterio molto meno prudenziale.
Qui probabilmente si scontrano anche obiettivi diversi e funzioni diverse del bilancio perchè è chiaro che gli IAS modellano un bilancio diretto sopratutto a fornire informazioni agli investitori, mentre i principi tradizionali prudenziali sono diretti a creare un bilancio che si rivolge sopratutto ai creditore ovvero a coloro che fanno affidamento sulla solvibilità della società.
Questa è una novità fondamentale che ha portato alla spaccatura. Forse sarebbe stato prudenziale seguire la disciplina europea e introdurre gli IAS solo per il bilancio consolidato e conservare i principi contabili tradizionali nel bilancio d'esercizio. Tanto è vero che il Legislatore ha sterilizzato totalmente le conseguenze dei principi contabili internazionali per quando riguarda la determinazione dell'utile. Noi sappiamo che le plusvalenze che vengono generate dall'applicazione dei principi contabili internazionali sono sterilizzate con delle perdite e non possono determinare utili. La  Comunità Europea si è posta il problema della spaccatura tra bilanci  tradizionali e bilanci secondo il tipo IAS e ha cercato di colmare questa netta differenziazione attraverso una serie di direttive di modernizzazione, che hanno modificato la quarta direttiva, volte sostanzialmente ad applicare il fair value in certi ambiti e quindi a ridurre la differenza tra bilanci tradizionali e bilanci secondo i principi IAS. L'Italia ha dato attuazione a queste direttive ma solo in modo parziale perchè molto spesso ha introdotto l'applicazione del principio del fair value solo come informazione da dare  in nota integrativa senza toccare la valutazione nello stato patrimoniale. Quindi diciamo una evoluzione all’interno ovviamente del sistema italiano, ma prodotta dalle vicende comunitarie, che riguarda il filone principi contabili internazionali e il filone direttive di modernizzazione. Ma il verdetto comunitario ha inciso sotto altri profili, perchè ha introdotto delle innovazioni preventivamente, e quindi abbiamo la direttiva “trasparente” che riguarda proprio i bilanci delle quotate, abbiamo la notissima direttiva “record date” che tocca anche il tema dei bilanci sono state attuate in tempi recentissimi; abbiamo altro filone comunitario le novità in tema di controllo legale dei conti che hanno anch’esse toccato il tema dei bilanci. Questo è tutto un filone che riguarda l'attuazione del bilancio comunitario. Abbiamo poi un'altro filone, in parte diverso, che è quello che nasce dai grandi scandali internazionali (Parmalat/Enron). Questi scandali hanno inciso anche sul diritto comunitario ed infatti certe scelte comunitarie sono state prese come reazione a questi scandali. Questi hanno inciso anche sul diritto interno introducendo delle normative nel 2005 e 2006 in tema di risparmio, di tutela dei risparmiatori e di trasparenza che  hanno influenzato il tema del bilancio. Infine abbiamo la situazione di oggi e cioè la crisi. Anche qui vi è a fine 2008 e 2009 tutta una serie di norme cosi dette di anti-crisi. Tra queste vi sono delle norme  che hanno riguardato i bilanci e norme  di tipo eccezionali che permettono per esempio una rivalutazione degli immobili o una  non svalutazione dei titoli proprio per evitare che in un momento drammatico quale la crisi gran parte delle società chiudesse in perdita.  In questo scenario dobbiamo evidenziare un problema abbastanza delicato. Tutto il discorso/ dibattito, che potrebbe essere etichettato come diritto della crisi, ha visto dei filoni che si sono andate a modificare proprio in funzione della crisi come bilanci, disciplina delle procedure concorsuali, disciplina anti-trust, disciplina societaria, disciplina in materia finanziaria e così via. Proprio all'interno di questo dibattito ci si è soffermati da parte della dottrina aziendalistica giuridica su questa domanda: principi contabili internazionali e crisi. Ci si è accorti che i principi contabili internazionali sono dei principi “pro ciclici”. Che cosa si vuole dire? Sono dei principi che esaltano il ciclo nel senso che se c'è un ciclo espansivo o meglio se c'è una bolla speculativa, i principi contabili internazionali inseguendo il presente e quindi i valori di mercato potrebbero addirittura accentuare questa realtà. Se c'è una situazione opposta e quindi una situazione di crisi, i principi contabili internazionali seguendo il presente potrebbero addirittura accentuare la crisi. Ecco vi faccio  un piccolo esempio. Secondo i principi contabili tradizionali le immobilizzazioni devono essere valutate al costo storico . Occorre introdurre una  valutazione al di sotto del costo storico quando l'immobilizzazione abbia durevolmente un valore inferiore. Proprio basandosi su questo “durevolmente”, di fronte ad una tempesta sui titoli immobilizzati si può ritenere che anche se ci fosse un valore inferiore al costo storico questo potrebbe anche non essere recepito se si ritiene che il minor valore dipende da circostante non durevoli. I principi contabili internazionali non consentono questa soluzione in quanto dovendo inseguire la realtà presente potrebbero costringere a svalutare. Tutto questo spiega abbastanza facilmente come oggi sia la Comunità e sia l'Italia siano un po' in questo campo in mezzo  al quadro, nel senso che la Comunità europea era tutta orientata sostanzialmente  ed in certa misura, ad estendere gli IAS anche alle piccole medie imprese, sia pure adattandoli. Oggi questo processo si è un po' frenato. Il Legislatore italiano aveva dato una delega al Governo nel 2008 per attuare una riforma più incisiva, quindi per dare attuazione piena alle direttive di modernizzazione e quindi sostanzialmente per creare una nuova disciplina per le società non quotate che in qualche misura fosse una disciplina mutuo volontaria rispetto ai principi contabili internazionali. E' abbastanza significativo che il Governo abbia fatto scadere questa delega nonostante  che L'OIC abbia proposto un progetto articolato di attuazione di questa deroga. Oggi abbiamo questo sistema molto diversificato, principi contabili internazionali e principi tradizionali.
Vediamo di procedere dimenticando i principi contabili internazionali e concentriamoci sulla disciplina tradizionale.
Il prof. Vuole soffermarsi, analizzando alcuni aspetti relativi al bilancio d'esercizio, su un punto che nell'ambito del discorso giuridico ha particolare rilievo. Si vuole analizzare il profilo relativo ai principi generali e quindi alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta. Perchè? Perchè a volte questi principi generali, secondo il Prof, vengono un po' visti come quelle regole che rientrino una volta, che rappresentino dei punti di riferimento ma che sostanzialmente dal punto di vista operativo sono inutili. Cioè a volte si ragione così. E' ovvio che il bilancio debba essere chiaro,veritiero e corretto. Evidentemente siccome c'è una disciplina molto complessa relativa alle strutture, al contenuto dei vari documenti contabili e ai criteri di valutazione è chiaro che questi principi contabili  non sono altro che la fonte di ispirazione del Legislatore e quando si redige un  bilancio che abbia  un contenuto previsto dal Legislatore e applichi i principi di valutazione dettati dal Legislatore è chiaro che avremo un bilancio che è conforme ai principi generali. Quindi  i principi generali non sono altro che l'esplicitazione di quelle che sono  le esigenze e le finalità che il Legislatore vuole perseguire.
I principi generali hanno una notevole importanza e hanno un preciso significato per la giurisprudenza. Questo lo si deduce sia dalle stesse norme del Legislatore sia anche dallo loro origine. Infatti la presenza dei principi generali rappresenta uno dei meccanismi più interessanti nell'ambito della disciplina delle società.
E' da molto tempo che si parla di clausole generali cioè si parla di norme aperte, di norme che non  hanno un preciso contenuto ma che debbono poi essere riempite di contenuto. Per esempio i principi di correttezza. Se il Legislatore dice che la clausola x è nulla oppure che un certo fatto può avere una durata non superiore a 5 anni è chiaro che indica una regola precisa. E' chiaro che a quel punto quella clausola è nulla e il patto è valido purché contenuto in quell'intervallo di tempo. Quando il Legislatore dice le che parti che hanno stipulato un contratto devono comportasi secondo la correttezza di buona fede, non indica precisi obblighi o precisi divieti. Sostanzialmente delega alle parti e se le parti non vanno d'accordo al giudice di fissare quali sono questi obblighi e questi divieti. Ora non c'è dubbio che le clausole generali in tema di bilancio sono proprie, in senso tecnico, delle clausole generali cioè indicano dei comportamenti che i redattori del bilancio devono tenere senza specificarli. Questo mi sembra il punto focale. Tutti sappiamo che il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.  Sappiamo anche che il legislatore comunitario dice che tra questi tre documenti c'è una stretta correlazione. Tutti sappiamo che il conto economico e lo stato patrimoniale sono documenti numeri mentre la nota integrativa è un documento discorsivo. Tutti  sappiamo che la nota integrativa fornisce ulteriori informazioni che non possono essere date con voci e numeri e fornisce spiegazioni e giustificazioni delle voci e dei numeri abbinati. Tutti sappiamo che il Legislatore ha previsto un particolare contenuto dello stato patrimoniale e un particolare contenuto con una struttura a scalare del conto economico. Noi sappiamo che il Legislatore ha previsto criteri di valutazione delle  voci di stato patrimoniale e del conto economico.  Qual'è la differenza tra principi generali e quindi i principi della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta e le atre regole che indicano i contenuti e la struttura dei documenti contabili o i criteri di valutazione? Le regole che indicano il contenuto, la struttura dei documenti contabili e i criteri di valutazione sono delle regole rigide che indicano dei precisi comportamenti. I redattori del bilancio quando redigo i documenti di bilancio devono usare questi schemi, queste voci e usare i criteri di valutazione indicati. I principi generali come la chiarezza, la rappresentazione veritiera e corretta non ci indicano  dei comportamenti ma degli obiettivi. Nella redazione del bilancio i redattori  devono perseguire questi obiettivi ovvero devono perseguire il risultato della chiarezza. Il bilancio deve dare un'informativa comprensiva e significativa della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d'esercizio. L'obiettivo della veridicità prevede che i dati non stimati devono essere veri e i dati stimati debbono essere stabiliti secondo criteri coretti. L'obiettivo della correttezza stabilisce che il bilancio non deve essere tale da sorprendere la buona fede e quindi da far credere qualcosa di diverso.
La  differenza tra le clausole generali e regole concernenti contenuto di criteri di valutazione è una differenza strutturale. Le clausole generali indicano degli obiettivi che i redattori del bilancio debbono raggiungere mentre le regole relative ai contenuti di criteri di valutazione indicano dei comportamenti che i redattori del bilancio devono tenere.
Come interagiscono le clausole generali sulle regole concernenti il contenuto di criteri di valutazione? Che cosa vuol dire in sostanza che i redattori del bilancio devono costruire i conti in un certo modo, applicare certi criteri di valutazione e comunque raggiungere l'obiettivo della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta? Il Legislatore ci dice che hanno una duplice funzione. Ce lo dice l'art. 2423 del c.c. Prima di tutto hanno una funzione che possiamo chiamarla integrativa. Cosa vuole dire il Legislatore? Il Legislatore vuole dire semplicemente che se i redattori del bilancio costruiscono un bilancio secondo gli schemi che lo stesso ha indicato tendenzialmente  questi redigono un bilancio chiaro e significativo. Tuttavia non è detto che nel singolo  caso concreto questo obiettivo sia raggiunto. Il legislatore dice che i redattori devono seguire gli schemi e devono dare le informazioni però attenzione che se nel singolo caso concreto e data la peculiarità del singolo caso concreto, per raggiungere l'obbiettivo della chiarezza e della significatività fosse necessario dare ulteriori informazioni, i redattori devono dare queste ulteriori informazioni ulteriori. Il principio della chiarezza è molto importante perchè impone ai redattori del bilancio di  non fermarsi alle informazioni obbligatorie ma di andare oltre e di dare ulteriori informazioni. Parlando di questo tema è opportuno parlare di una sentenza di Milano. Vi era una Spa che svolgeva due attività. Che cosa hanno  fatto i redattori del bilancio? Questi hanno creato un bilancio con tutte le varie poste e schemi previste dal Legislatore. I giudici milanesi hanno dichiarato nulla la deliberazione dell'assemblea ordinaria che ha approvato questo bilancio in quanto un bilancio non conforme al criterio della chiarezza. Perchè? E' evidente. Se abbiamo una società che svolge due attività e se vogliamo  un bilancio chiaro e che dia delle informazioni significative dobbiamo necessariamente scindere i bilanci di queste due attività. Vediamo come le peculiarità del caso possono richiedere ulteriori informazioni.
C'è poi una particolare fattispecie molto significativa e su cui sempre il tribunale di Milano è più volte intervenuta. Noi sappiamo che dal punto di vista strutturale esistono due bilanci. Abbiamo il bilancio ordinario e il bilancio in forma abbreviata con uno stato patrimoniale, nota integrativa e conto economico a contenuto ridotto. Ricorderete che un'innovazione della riforma societaria è stata quella di dire che anche il conto economico poteva essere redatto in forma abbreviata. Il bilancio abbreviato è un bilancio molto sintetico. Il Legislatore consente  di utilizzare il bilancio  in forma abbreviata da società di piccole dimensioni sotto certe dimensioni però non si devono  dimenticare i principi generali. I principi generali sono un punto di riferimento che valgono sempre. Allora se l'utilizzazione di un bilancio in forma abbreviata fosse tale da compromettere la significatività del bilancio, allora proprio per rispettare l'obiettivo della chiarezza è necessario non adottare la forma del bilancio breve e si redige un bilancio in forma ordinaria. Questa è una prima valenza dei principi generali. Una seconda valenza, più delicata e più circoscritta, riguarda addirittura l'obbligo di derogare ai criteri di valutazione in determinati casi. In determinati casi se viene compromesso l'obiettivo della veridicità, il principio generale impone di derogare al criterio di valutazione.
Questa valenza derogatoria viene in considerazione, secondo il Legislatore, solo in casi eccezionali. Il legislatore non ci dice quali sono i casi eccezionali però dal punto  di vista dell'interpretazione anche storica non c'è dubbio che i casi eccezionali sono quelli che fanno riferimento ad una modificazione della natura economica del bene oggetto di variazione. Quindi nel caso in cui il bene oggetto di valutazione cambia la natura economica. L'esempio più immediato che viene formulato è quello del terreno che da agricolo diventa edificabile. Altro esempio è il caso in cui nel terreno agricolo ci sia il petrolio. Laddove cambi la natura economica del bene e quindi ci sia la presenza di un caso eccezionale, proprio per rispettare il principio della veridicità si deve abbandonare il criterio del costo storico ed applicare il criterio del valore attuale. Quindi se un terreno è un terreno agricolo e rimane agricolo anche se avesse acquistato maggior pregio con il passare del tempo, il criterio di valutazione rimane sempre quello del costo storico. Se invece il terreno diventa un terreno edificabile si ritiene che sia un bene diverso ed allora il principio della veridicità impone di abbandonare il criterio del costo storico e di applicare il criterio del valore attuale. Quindi vediamo che i principi generali della chiarezza, della rappresentazione  veritiera e corretta hanno secondo l'art. 2423 questa duplice portata. Da un lato c'è l'obbligo di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle previste espressamente dal legislatore se nel caso concreto l'obiettivo della chiarezza lo richiede oppure di derogare ai criteri di valutazione applicando in particolare non piu il criterio del costo storico ma del valore attuale se il bene ha cambiato la sua natura.
In sintesi i principi generali permetto di adattare le regole relative al contenuto ai criteri di valutazione al caso concreto richiedendo a seconda del caso qualcosa di più o qualcosa di diverso. Ecco questo modello è un modello interessante perchè è un modello abbastanza raro di coesistenza di principi generali con regole rigide. Questa coesistenza poi trova la sua giustificazione storica in una scelta fatta dal legislatore comunitario abbastanza intuitiva. Se  andiamo ad esaminare la genesi ovvero l'evoluzione che ha portato alla quarta direttiva troviamo due momenti  molti diversi cioè dei progetti fatti quando l'Inghilterra non faceva parte della Comunità e dei progetti successivi. Il Legislatore comunitario si è trovato difronte a due mondi. Al mondo continentale ed in particolare al mondo tedesco/francese che era tutto giocato su una disciplina estremamente rigida del bilancio d'esercizio. Invece il mondo anglosassone era tutto basato su regole generali. Questa soluzione è un compromesso. Il legislatore ha preso dal modello tedesco la costruzione di schemi e i criteri di valutazioni precisi ma ha introdotto questa interessante valvola di sicurezza e di adattamento che sono proprio i principi generali che consentono di richiedere qualcosa di più rispetto alle rigide norme previste dal legislatore e a volte qualche cosa di diverso e quindi di adattare queste norme alle peculiarità del caso concreto.
Vorrei, siccome è una norma fondamentale, leggere l'art 2423 del c.c che contiene quanto vi ho detto. La giurisprudenza nel caso in cui sia di fronte a un bilancio che sia redatto in conformità ai criteri di valutazione ma che non rispetti i principi generali è obbligata a dichiarare la nullità di questo bilancio. La dichiarazione di nullità di un bilancio, a parte gli impatti immediati, ha un enorme portata sul piano operativo perchè va a rovinare l'immagine della società e va ad incedere sui rapporti con le banche e fornitori. L'art 2423 al primo comma recita: Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo SP, dal CE e dalla nota integrativa. La norma non ha solo carattere descrittiva ma con il termine “costituiti” vuole sottolineare che c'è una stretta interrelazione tra questi documenti. Stretta interrelazione giuridicamente vuole dire che un vizio di un documento determina il vizio dell'intero.
Comma successivo: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza (primo obiettivo) e deve rappresentare in modo veritiero (secondo obiettivo) e corretto (terzo obiettivo) la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Più facile è capire cosa vuol dire chiarezza e significatività. Un po' meno è capire cosa vuol dire veridicità dove è chiaro che nell'ambito del bilancio il vero può essere riferito solo a dati non stimati. E' chiaro che il numero di pezzi in magazzino è un dato oggettivo che può essere vero o falso. Laddove si tratti di valutazioni non è predicabile che una valutazione è vera o non è vera perchè una valutazione è sempre un giudizio che può essere corretto o non corretto. Cosa vuol dire che il bilancio deve essere redatto in modo corretto? Qui si guarda alla forma del bilancio. Il bilancio è uno strumento di comunicazione e quindi non deve trarre in inganno. Per capre che cosa voglia dire correttezza spesso si fa riferimento ad un esempio che vi illustro oppure ad una battuta di un grande giurista. L'esempio è questo: pensate ad un diagramma. Bene è facilissimo creare dei diagrammi veri ma dei diagrammi che possono trarre in inganno utilizzano in ascissa ed in ordinata delle unità di misura diverse. Se vogliamo dimostrare che un certo fenomeno è costate possiamo costruire un diagramma in modo di avere una retta abbastanza continua. Se vogliamo invece accentuare la diversità basta utilizzare diverse unità di misura e avremo delle linee più spezzate. Oppure pensiamo ai titoli di giornale che a volte possono essere ingannevoli rispetto al contenuto del bilancio dell'articola. Invece la battuta del prof è questa: Lui diceva che non era corretto quello che scrive il capitano di una nave dello stromo sul diario di bordo dicendo che oggi lo stromo è sobrio. Ora immaginiamo che sia così. E' un'affermazione vera ma è un'affermazione non corretta riferita ad un  nostromo che non beve mai e che magari è astemio. Quindi una frase vera può non essere giusta.
Bene il bilancio deve essere chiaro, veritiero e corretto.
Regola relativa alla valenza integrativa.  Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge e quindi se le informazioni che il legislatore impone non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta allora si devono fornire delle informazioni complementari necessarie a raggiungere questo obiettivo.
La valenza derogatoria vale nei casi eccezionali dove il bene oggetto di valutazione ha cambiato natura economica. In questi casi quando l'applicazione del criterio del costo storico è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga ovvero deve spiegare il perchè si è disapplicata la norma, indicare in cosa è consistito il caso eccezionale che ha modificato la natura economica del bene e deve  indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico ed in particolare deve indicare se questa valutazione non piu al costo storico ma al valore attuale ha generato una plusvalenza. Attenzione che gli eventuali utili derivanti dalla deroga, se si è generata una plusvalenza e quindi si è realizzato un utile derivante da questa deroga ovvero da questa plusvalenza, devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
Stiamo esaminando il bilancio d’esercizio; ricordate: i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta indicano degli obiettivi che i redattori del bilancio devono comunque perseguire; mentre le regole relative ai criteri di valutazione indicano dei comportamenti, dei precisi comportamenti che devono essere tenuti.
Come abbiamo visto, gli obiettivi che il legislatore pone – quindi questi principi generali – hanno una duplice funzione con riferimento al singolo caso concreto:
1) imporre di dare maggiori informazioni, imporre una maggiore analiticità dei documenti contabili nel caso in cui l’obiettivo della veridicità non possa essere raggiunto con le informazioni previste dal legislatore, date le peculiarità del caso concreto;
2) in casi eccezionali, cioè quando nell’applicazione si debbano valutare cambi di natura economica, la disapplicazione dei criteri di applicazione ed in particolare la disapplicazione del criterio del costo per sostituire quello del valore corrente per raggiungere l’obiettivo della veridicità.
In conclusione i principi generali non sono quindi semplicemente delle norme che hanno un carattere puramente programmatico, declamatorio, quasi inutile; sono delle norme che hanno una precisa funzione e quindi che possono imporre, in relazione al singolo caso concreto, di fare qualcosa di più rispetto a quello che prevede il legislatore oppure in casi eccezionali di fare qualcosa di diverso rispetto a quanto previsto per i casi generali.
Se si tiene conto dell’insieme delle norme sul bilancio d’esercizio, quindi in questa contrapposizione tra principi elastici che indicano degli obiettivi e regole di contenuto e criteri di valutazione con dei precisi comportamenti, è possibile individuare ulteriori funzioni dei principi generali.
Prima di tutto individuiamo una funzione interpretativa- integrativa: se i principi generali indicano le finalità fondamentali sul bilancio d’esercizio, è chiaro che nel dubbio sull’interpretazione di una norma relativa al contenuto e ai criteri di valutazione, sarà preferibile quell’interpretazione che permetta di ricostruire la norma nel modo più idoneo per raggiungere l’ obiettivo di chiarezza; nel dubbio è preferibile un’interpretazione che possa favorire gli obiettivi indicati dal principio generale. Inoltre laddove ci sia una lacuna, la regola per colmare la lacuna dovrà essere una norma volta a produrre gli obiettivi conformi alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta.
Ma c’è di più e forse questo profilo deve essere particolarmente sottolineato: se guardiamo al sistema costruito dal legislatore possiamo constatare come le norme sui contenuti e sui criteri di valutazione abbiano a volte carattere elastico; soprattutto possiamo constatare come a volte sia i criteri di valutazione sia le regole di contenuto consentano ai redattori del bilancio delle opzioni, cioè il legislatore prevede la possibilità di operare delle scelte sotto il profilo dei contenuti o dei criteri di valutazione.
Consideriamo ora degli esempi che vi saranno noti: consideriamo la norma che disciplina le regole generali sulla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico (art. 2423 ter) : il legislatore come sappiamo disciplina analiticamente le regole di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico ma premette questa norma che implica alcune regole generali comuni ai due documenti.
L’articolo al primo comma recita che : “nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci previste dal legislatore”.
Quindi in prima battuta la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico ha caratteri rigidi: i redattori devono seguire l’ordine previsto del legislatore e devono indicare le voci separatamente l’una dall’altra.  Ma questa rigidità poi viene attenuata dai successivi commi perché si dice che  “le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise”; devono inoltre essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia previsto.
Dunque le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate qualora lo esiga la natura dell’attività esercitata; si prevede dunque la possibilità di suddivisione delle voci, di introduzione all’interno di una singola voce di più sottovoci, di aggiungere ulteriori voci e di adattare le voci previste dal legislatore alla peculiarità dell’attività esercitata.
Queste scelte, queste possibilità di adattamento devono essere fatte alla luce di che cosa? Qual è il faro che deve guidare i redattori del bilancio? Naturalmente il principio di chiarezza.
È chiaro dunque che nell’introdurre voci e sottovoci, nell’adattare voci l’obiettivo da perseguire è comunque quello della chiarezza che rappresenta un limite per i redattori del bilancio: non è che il redattore dica: potete suddividere le voci, aggiungere voci o adattarle a vostro piacimento, potete farlo ma solo nell’ottica della chiarezza. Quindi i principi generali ed in questo caso la chiarezza rappresentano in qualche misura un limite nell’esercizio di scelte discrezionali.
Già il prof ha accennato in chiusura alla disciplina del bilancio che il legislatore prevede all’articolo 2435 bis il bilancio in forma abbreviata: “ Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati –in sostanza le società non quotate -  possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando si trovano al di sotto di certe soglie dimensionali. Il bilancio in forma abbreviata significa uno stato patrimoniale e un conto economico molto ridotti, una nota integrativa con minori informazioni e la mancanza della relazione sulla gestione.
Le società non quotate al di sotto di certe soglie dimensionali POSSONO redigere il bilancio in forma abbreviata: dunque esiste un’area di società che deve redigere il bilancio in forma ordinaria, un’area di società di minori dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata oppure possono redigere il bilancio in forma ordinaria. Quindi in virtù delle loro minori dimensioni, queste società hanno questa facoltà di scelta; è una scelta puramente discrezionale? Laddove il legislatore dice possono vuole dire che si lascia totale discrezione ai redattori del bilancio? No, ce lo dice la dottrina e ce lo dice anche la giurisprudenza in alcune pronunce del Tribunale di Milano: esiste sempre la presenza dei principi generali ed in particolare del principio di chiarezza. Se il principio di chiarezza impone ulteriori informazioni nel caso in cui quelle previste dal legislatore con riferimento al caso concreto siano insufficienti per raggiungere questo obiettivo, per costruire un bilancio significativo e intellegibile, il principio di chiarezza funge da limite nelle scelte discrezionali che il legislatore consente. In particolare in riferimento al bilancio in forma abbreviata il legislatore dice che le società minori possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ma se questo fondamentale obiettivo di chiarezza imponesse di redigere un bilancio in forma abbreviata in riferimento al singolo caso concreto DEVE essere redatto un bilancio in forma abbreviata. Se la chiarezza imponesse di redigere un bilancio con informazioni ulteriori rispetto a quelle previste per il bilancio in forma abbreviata si deve redigere un bilancio in forma abbreviata con minori abbreviazioni rispetto a quello previsto in astratto dalla legge.
Il principio di chiarezza svolge un ruolo importante di limite nelle scelte discrezionali dei redattori del bilancio, escludendo quella scelta apparentemente discrezionale che nel caso concreto possa pregiudicare l’obiettivo della chiarezza.
Quanto detto è importante perché il bilancio in forma abbreviata è un bilancio molto stringato e in non rari casi può risultare non facilmente intellegibile.
Ancora passando al profilo dei criteri di valutazione il legislatore con riferimento alle partecipazioni che rappresentano immobilizzazione introduce una facoltà di scelta: il legislatore prevede che nel caso di immobilizzazioni costituite da partecipazioni i redattori possano scegliere tra due criteri: il criterio del costo e il criterio del patrimonio netto contabile : si fa riferimento o al costo di acquisto della partecipazione oppure al patrimonio netto della partecipazione quando si tratta di partecipazioni di controllo che costituiscono immobilizzazioni.
Anche qui abbiamo due criteri di valutazione e quindi una scelta apparentemente discrezionale, tuttavia esistono delle pronunce, che se il prof non va errato sono del tribunale di Genova che dicono “laddove l’obiettivo della veridicità fosse compromesso dalla scelta di uno dei criteri, questo tal criterio va disatteso”. Quindi se il criterio del costo o il criterio del patrimonio netto potessero portare a valutazioni contrarie all’obiettivo della veridicità, i redattori del bilancio non sarebbero più liberi e dovrebbero scegliere quella delle due opzioni coerente con il criterio della veridicità. Quindi i principi generali hanno una funzione di limite nei confronti delle scelte discrezionali del redattore del bilancio. Laddove il legislatore prevede delle opzioni, delle possibilità di scelta per i redattori del bilancio, queste sono scelte discrezionali ma fin quando le opzioni sono coerenti con i principi generali. Se una delle opzioni non è coerente con i principi generali e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi, questa non può essere scelta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Andrea Balla
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