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Caratteristiche dell' obbligo di consegna del consumatore

La convenzione di Vienna disciplina in modo puntuale ciò che il venditore deve fare per poter dire di aver consegnato, distinguendo il caso in cui la vendita sia con trasporto dal caso in cui la vendita sia senza trasporto. Nella maggior parte dei casi un contratto di vendita internazionale implica il trasporto della merce (si tratta di un contratto che interviene fra due parti che hanno sede in Stati diversi).
La distinzione fra “vendita con trasporto” e “vendita senza trasporto” non si riferisce alla sostanza dell'operazione economica, bensì si riferisce alle previsioni contrattuali (cioè se il contratto ha contemplato o meno il trasporto della merce).
Può allora accadere che il contratto contempli il trasporto: in questo caso il venditore ottempera all'obbligo di consegna rimettendo i beni al vettore perché questo li trasmetta al compratore.
Nell'ipotesi in cui il contratto non contempli il trasporto, ecco che il legislatore uniforme prevede quale prestazione dovuta dal venditore la messa a disposizione dei beni a favore del compratore, che avviene in luoghi diversi a seconda di dove il bene si trovava al momento della conclusione del contratto.
Dice il legislatore uniforme che se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in alcun luogo determinato, la sua obbligazione di consegna consiste in:
se il contratto ha ad oggetto beni specifici o generici che devono essere prelevati da una massa (stock) o devono essere fabbricati o prodotti, e se al momento della conclusione del contratto le parti sapevano che si trovavano in, o che dovevano essere fabbricati o prodotti in un determinato luogo, l'obbligazione di consegna consiste nel mettere a disposizione del compratore i beni in quel luogo;
negli altri casi, nel mettere i beni a disposizione del compratore nel luogo in cui il venditore aveva la propria sede d'affari al momento della conclusione del contratto.
Sul punto occorre fare una precisazione: questa disposizione è in realtà, nella prassi del commercio internazionale, destinata a trovare applicazione in via residuale e supplettiva: il punto “consegna” nel contratto di vendita internazionale è in realtà un punto rilevantissimo, pertanto è difficile che le parti non abbiano nel contratto disciplinato in modo puntuale dove e quando la consegna debba avvenire.
Poiché nel 90% dei casi il compratore è un soggetto che ha una sede lontana da quella del venditore, le spese di trasporto sono elevate, così come quelle di assicurazione: le parti quindi disciplinano in modo puntuale la misura in cui ognuna di esse deve partecipare a tali spese.
Quando la merce deve essere consegnata: la disposizione in questione entra in gioco solo nell'ipotesi in cui le parti non abbiano previsto nel contratto. Se il contratto nulla dice, la consegna deve avvenire entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. Vi è quindi un parametro non definito in modo puntuale, ma un criterio elastico, poiché il tempo di consegna può variare a seconda dell'oggetto del contratto.
Obblighi accessori
Ma l'obbligo di consegna del venditore non si esaurisce nella consegna al vettore o nella messa a disposizione dei beni per il compratore.
La convenzione prevede che, perché si possa dire di aver consegnato, occorre che il venditore abbia adempiuto anche ad una serie di obblighi accessori. Innanzitutto, la convenzione di Vienna impone al venditore di identificare la merce che viene preparata per la consegna. Il venditore deve poi provvedere al trasporto (cioè concludere i necessari contratti affinché il trasporto abbia luogo). Qualora il venditore non abbia, sulla base del contratto, l'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione della merce, ecco che egli dovrà fornire al compratore le necessarie informazioni concernenti la merce affinché questi possa assicurarla. Infine, il venditore dovrà consegnare, oltre alla merce, i documenti ad essa relativi.
Il venditore deve consegnare beni conformi al contratto (art. 35). E' una dizione larghissima, che sta a significare che la merce consegnata deve essere priva di difetti.
La convenzione di Vienna non si limita a designare in generale l'obbligo di consegnare la merce conforme, ma nel quadro di una previsione più generale stabilisce una serie di criteri con riferimento ai quali si può apprezzare la conformità o meno della merce: nell'art. 35 si indica quando un bene può essere detto “conforme”. Il venditore deve consegnare beni della qualità, quantità e tipo richiesti dal contratto, che siano disposti o imballati nel modo dal contratto stabilito: il primo riferimento è quindi alla volontà delle parti, se esse hanno indicato almeno il tipo e la quantità dei beni. Se questa indicazione mancasse, dovremmo concludere che quel contratto di vendita è invalido (mancherebbe un elemento essenziale), con riferimento all'ordinamento italiano in questo caso si avrebbe la mancanza dell'oggetto del contratto. Quindi sicuramente il contratto indica almeno la quantità e la qualità dei beni.
Ma può accadere che il contratto vada oltre: specie quando si tratta di contratti di una certa importanza economica, le parti normalmente si attendono una descrizione più dettagliata di come deve essere il bene oggetto del contratto.
Può accadere però che il contratto si limiti a indicare qualità e quantità. Permesso che il contratto è il primo termine di riferimento, il legislatore uniforme continua dicendo che salvo diverso accordo fra le parti, i beni non sono conformi al contratto a meno che siano adatti all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, quindi se possono essere utilizzati per l'uso che ordinariamente viene fatto per beni di quel tipo.
Il punto geografico di esperimento sarà il Paese dove il compratore ha sede, a meno che il venditore abbia detto al compratore che intende utilizzare quel bene in un Paese terzo. Per cui “uso ordinario” sarà l'uso che di quei beni viene fatto nel Paese dove ha sede il compratore, o nel diverso Paese in cui il compratore intende utilizzare il bene.

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