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Definizione di contratto come atto di autonomia


Il codice civile italiano vede il contratto come strumento caratterizzato, dal punto di vista contenutistico, dall'accordo tra due o più parti (bi o plurilaterale). C'è anche chi sostiene che il contratto possa essere unilaterale, quando prevede obbligazioni del solo proponente. Il contratto unilaterale vede l'applicazione di una norma specifica: secondo l'art. 1326 c.c. il contratto in generale si conclude quando chi ha fatto la proposta riceve notizia dell'accettazione. Quindi occorre una proposta contrattuale che giunga all'oblato. L'oblato deve accettare, occorre che la manifestazione di volontà dell'oblato (accettazione) venga inviata e giunga al proponente, quando costui riceve notizia dell'accettazione il contratto è concluso e da quel momento spiegherà i suoi effetti. Il codice civile pensa ad un contratto concluso fra persone distanti, quindi questo meccanismo di conclusione si adatta bene al caso in cui ad esempio le parti si scambino le manifestazioni di volontà tramite corrispondenza: quando la lettera contenente l'accettazione giunge presso il proponente il contratto è concluso. Tra l'altro vale la regola non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità, salvo che il destinatario della manifestazione di volontà non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di conoscere l'accettazione.
Questa è la regola generale che trova applicazione con riferimento a tutti i contratti.

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