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Gli usi nel commercio internazionale, L'articolo 9

Gli usi nel commercio internazionale, L'articolo 9


“Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate fra loro.
Salvo patto contrario, le parti si reputano avere implicitamente reso applicabile al loro contratto o alla sua formazione gli usi dei quali esse erano a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere e che nel commercio internazionale sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.
Questa disposizione prevede:
primo comma: siamo nell'ambito delle normali regole contrattuali;
secondo comma: se le parti conoscevano un uso e non l'hanno escluso, possiamo dire che tacitamente volevano applicarlo al loro contratto (volontà implicita). Ma con riferimento all'uso che le parti avrebbero dovuto conoscere, anche se non si può presumere la volontà implicita delle parti (che potrebbero anche non conoscerlo) alla sua applicazione, esso trova applicazione in virtù della sua conoscibilità e non della sua conoscenza, a prescindere dalla volontà delle parti, a meno che queste non si siano espresse nel senso della sua esclusione.
Quindi il contratto di vendita internazionale risulta regolato dalle disposizioni contrattuali, dalle regole della convenzione, dagli usi del commercio internazionale generalmente diffusi che le parti non abbiano espressamente escluso.

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