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I danni risarcibili : Case Diamond v. Campbell-Jones (1961)

Può darsi che le parti non fissino nel contratto l'ammontare dei danni da risarcire, oppure che li fissino. Fisserebbero quindi una clausola penale: nell'ipotesi di inadempimento la parte inadempiente dovrà corrispondere una certa somma.
Se le parti invece nulla dicono in merito, non per questo il debitore inadempiente non deve dare nulla: il danno risarcibile sarà innanzitutto quello di diretta ed immediata conseguenza dell'inadempimento. La conseguenza deve però anche essere ordinaria, ragionevolmente prevedibile: il danno – conseguenza eccezionale non è risarcibile perché dovuto ad un fattore eccezionale.
Case Diamond v. Campbell-Jones (1961): una parte promise all'altra la vendita di alcuni fabbricati siti a Londra. Il venditore sapeva che il compratore era un agente immobiliare, ma non sapeva che costui avesse intenzione di ristrutturare l'immobile. Il venditore non adempie, vi è una causa con richiesta da parte del compratore di risarcimento dei danni. La corte ritenne il venditore responsabile dei soli danni derivanti dalla mancata vendita dei fabbricati, e non anche del surplus derivante dalla mancata vendita dei fabbricati ristrutturati: nel quadro dell'ordinario il venditore non poteva sapere di questa particolare intenzione del compratore, in quanto la sua veste portava ad immaginare unicamente la vendita, non anche la ristrutturazione.
Il danno è risarcito tanto che il debitore abbia agito con dolo (abbia posto in essere intenzionalmente l'inadempimento) quanto nel caso in cui egli abbia agito con colpa (senza voler non adempiere, ma in modo negligente).

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