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I diritti del lavoratore dipendente

Il legislatore interviene e detta tutta una serie di regole finalizzate a tutelare il lavoro subordinato. Stabilisce un contenuto minimo assolutamente inderogabile del contratto di lavoro subordinato. Per cui, per esempio, se alla fine del 1800 il lavoratore subordinato nelle miniere faceva 14 ore al giorno in condizioni tragiche dal punto di vista della sicurezza e senza tutela per quanto riguardava l'età (lavoravano anche dei ragazzini), oggi le cose sono cambiate moltissimo. A partire da una certa data i legislatori ovunque emanano regole destinate a prevedere un contenuto minimo imperativo, quindi c'è una limitazione della libertà contrattuale. Ad esempio, il datore di lavoro non può pagare meno del minimo sindacale il lavoratore subordinato. La giurisprudenza ritiene che il salario minimo previsto dalla contrattazione collettiva sia inderogabile applicando l'art. 36 della Costituzione, primo comma (il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), non essendoci leggi ordinarie al riguardo. Il minimo per i giudici è il minimo previsto dal contratto collettivo, quindi scompare con riferimento a quel profilo la libertà contrattuale perché altrimenti il lavoratore sarebbe nelle mani del datore di lavoro.
Il legislatore non si limita ad assicurare certe condizioni del procedimento di formazione del contratto come fa il codice civile: il codice civile dice che la condizione necessaria e sufficiente per la formazione del contratto è la manifestazione di un consenso integro, ovvero che chi contratta non commetta errore, non sia assoggettato a minaccia, oppure non sia raggirato. Se questa condizione si verifica, il contratto è valido anche se è squilibrato. Nell'ipotesi invece del lavoratore subordinato il legislatore dice che il contratto, se squilibrato, è adeguato automaticamente al minimo previsto dal contratto collettivo.
Il risultato è che il lavoratore subordinato può essere d'accordo a stipulare un contratto che preveda un salario inferiore al minimo, lavorare con quella retribuzione, ma dopo un certo periodo di tempo va di fronte al giudice per adeguare la retribuzione al minimo sindacale, il giudice non solo condanna il datore di lavoro per il futuro, ma anche per il passato (reintegrazione della cifra pagata con la differenza rispetto al minimo). Si configura quindi un controllo dal punto di vista contenutistico.

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