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Il concetto di metodo nel diritto comparato

Allora, il diritto comparato va a vedere prima di tutto, ponendo un problema di metodo (capire che cosa si vuole comparare), come all'interno di un ordinamento giuridico le norme giuridiche siano poste da fonti diverse.
Abbiamo delle norme giuridiche, la soluzione giuridica è frutto di una disposizione legislativa, di una applicazione giurisprudenziale e di una ricostruzione dottrinale.
Quindi quando affrontiamo un tema e ci confrontiamo con delle soluzioni giuridiche prima di tutto dobbiamo chiarire che tipo di dati, dal punto di vista della fonte di produzione, possediamo. La distinzione che opera il comparatista riguarda i formanti
Il formante è l'insieme di norme che hanno in comune l'origine. Si parla allora di:
Formante legislativo per indicare le norme giuridiche di derivazione legislativa;
Formante giurisprudenziale per indicare le regole scolpite dalla giurisprudenza;
Formante dottrinale per indicare le regole ricostruite dalla dottrina.
Ecco allora che quando si opera un raffronto si deve procedere chiarendo il formante cui ci si riferisce. Si può quindi, ad esempio, scoprire che su un certo tema il formante legislativo di due Paesi è lo stesso ma cambia il formante giurisprudenziale.


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