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Le caratteristiche del commercio internazionale

Nel mondo del commercio internazionale hanno larga applicazione gli usi, le parti tendono a disciplinare in modo piuttosto uniforme (a seconda dei settori) i loro rapporti. Addirittura esistono degli organismi di ausilio del commercio internazionale che raccolgono gli usi, prassi e consuetudini utilizzate dagli uomini d'affari a livello internazionale in certi settori.
Particolare importanza in questo senso ha la camera di commercio internazionale di Parigi, che è un organismo di ausilio che, fra gli altri compiti, commissiona ad esperti degli studi volti ad individuare delle prassi in certi settori e li pubblica. Ad esempio:
un modello di contratto commentato con riferimento ai rapporti di agenzia: col tempo tale contratto si è sempre più strutturato, a seconda del settore, in base a certe modalità; tuttavia tendono a riportare sempre le stesse clausole generali. Esse sono state individuate dagli studiosi, che in base ad esse hanno steso questo modello. E' una pubblicazione estremamente importante per i pratici.
Incoterms: la convenzione di Vienna dà delle indicazioni generali con riferimento all'obbligo di consegna (cosa deve fare il venditore per poter dire di aver consegnato la merce), però la disciplina della consegna è fondamentale, perché essa comporta problemi di costo, di assicurazione, di rischio. Il commercio internazionale ha sviluppato degli usi che sono precipitati in clausole contrattuali più o meno ricorrenti a disciplina di questo profilo. Esse sono state studiate e raccolte in una pubblicazione. Esse disciplinano la consegna della merce, la ripartizione dei rischi e dei costi assicurativi e di trasporto, e fanno parte di una pubblicazione CCI, gli Incoterms. Sono diverse clausole, che prevedono ipotesi diversificate tra due estremi:
il franco fabbrica: consegna mediante messa a disposizione da parte del venditore della merce presso la propria sede, in modo che il compratore a proprie spese (trasporto e assicurazione) possa prelevarli.
il franco destino: il venditore sostiene tutti i costi per la consegna alla sede del compratore. Ipotesi intermedie sono
il FOB: la merce è consegnata quando passa la murata della nave, il trasporto ed i relativi costi e rischi fino a quel momento sono a carico del venditore, dopo del compratore;
il franco frontiera: la merce viaggia a spese e a rischio del venditore fino alla frontiera, di lì in avanti a spese ed a rischio del compratore.
La giurisprudenza addirittura ritiene che per optare per l'incoterm la previsione deve essere espressa, ma è sufficiente indicare l'acronimo della clausola per inserire nel contratto l'intera clausola.

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