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Traduzione in italiano del termine “agent”

Traduzione in italiano del termine “agent”

In Inghilterra si parla di “agency” ed “agent”, in Italia di “agenzia” ed “agente”. Ma l'agente italiano è un soggetto in parte diverso dall'agent inglese.
L'agente è un soggetto che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per un altro soggetto (preponente), ma il rapporto di agenzia non implica necessariamente che ci sia la facoltà di concludere in nome e per conto del preponente dei contratti. Anzi, il più delle volte il preponente, nel quadro del rapporto contrattuale italiano di agenzia, non dà la rappresentanza all'agente, poiché per dare la rappresentanza all'agente occorre essere particolarmente fiduciosi nel suo operato. Nella prassi commerciale infatti accade che, anche laddove venga data la rappresentanza all'agente, nel contratto che l'agente munito di rappresentanza stipula normalmente si inserisce la clausola “salvo approvazione della casa”, che significa che l'agente stipula il contratto ma quel contratto è sottoposto ad una condizione (sospensiva o risolutiva): il placet del preponente, di modo che se l'agente stipula un contratto che al preponente non piace, il preponente valendosi di quella clausola può farlo venire meno.
Gli inglesi in realtà parlano di “agency” e di “agent” con riferimento ad un soggetto che a seconda della veste è o un rappresentante generale o un rappresentante per situazioni più specifiche. Il commercial agent è una figura molto simile al nostro agente con rappresentanza.
Ecco perché si può creare un parallelo: anche in Inghilterra è possibile, come in Italia, per responsabilizzare l'Agente, inserire la clausola dello stare del credere (se l'agente conclude un contratto con un soggetto che poi non adempie, può essere chiamato a rispondere di quell'inadempimento: il principal può chiedere all'agent una parte del danno che subisce in virtù del mancato adempimento del terzo con cui l'agent ha stipulato il contratto). Anche in Italia c'è la possibilità, ordinariamente utilizzata, di inserire tale clausola, tanto che i sindacati degli agenti si sono sentiti in dovere di intervenire per porre un limite a tale responsabilità: l'agente che stipula uncontratto con un terzo che poi non adempie può essere chiamato a rispondere del danno subito nei limiti del 15%.
Tra l'altro, il contratto di agenzia in Italia prevede una remunerazione strutturata come una base fissa più una percentuale sulle vendite.
L'agente quindi si distingue da quelle figure itineranti che promuovono la conclusione di un contratto e ricevono un salante (piazzisti, commessi viaggiatori), che sono lavoratori dipendenti anche dal punto di vista previdenziale: l'agente tipico è invece un imprenditore.
In quanto imprenditore, l'agente è soggetto ad un rischio: da un lato ha le spese legate alla sua attività, dall'altra parte i suoi guadagni sono proporzionali al successo della sua attività, in quanto sono provvigioni (una percentuale del valore dell'affare che lui ha contribuito a concludere).
Normalmente, nei contratti di agenzia, si inserisce la clausola del “salvo buon fine”, cioè una clausola per cui l'agente ha diritto alla provvigione se fa concludere il contratto e se il contratto va a buon fine. Se il terzo non adempie l'agente non riceve la provvigione, ma sostiene comunque dei costi e inoltre dovrà rimborsare al preponente il 15% del valore del contratto. Questa responsabilità si chiama “stare del credere”, per cui il del credere commercial agent è il soggetto che agisce come il nostro agente commerciale. In sintesi, l'attività dell'agent è più ampia di quella dell'agente.
Il broker: in Italia è il soggetto che si occupa di individuare la forma assicurativa migliore per il cliente;
l'estate agent: il commissionario per la vendita di beni immobili;
il solicitor: è un soggetto che svolge un'attività di rappresentanza nel quadro di un particolare contesto: il processo. E' una sorta di procuratore legale che rappresenta la parte di fronte al giudice.


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