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Estratti Conto soggetti a una specifica disciplina


Credito al consumo: sono finanziamenti sotto diverse forme.
Art. 121
e seguenti. Non si applica il codice del consumo in questi casi.

La più tradizionale sono i prestiti personali ma ci sono anche vendita e contratti di crediti per consumatori garantiti da ipoteche su immobili residenziali o prestiti collegati all’acquisto di un certo bene.
È il fornitore del bene che propone il finanziatore (vado al concessionario e il venditore mi dice che mi può fare un prestito). La logica è sempre quello di offrire protezione al soggetto che viene finanziato e i cardini della disciplina sono: chi eroga il credito tipo banca o intermediario del credito, che appartiene alla rete distributiva della banca, devono fare raffronto tra offerta di quel contratto rispetto alle alternative del mercato.

Altra regola importante è che l’intermediario del credito deve fare una valutazione di adeguatezza del contratto proposto sulle esigenze del consumatore.
 
Le regole sono quindi meno dettagliate del regolamento intermediario ecc. però allo stesso tempo l’intermediario deve chiarire le esigenze del consumatore, gli obiettivi, la situazione finanziaria e poi ha obbligo di valutare che quel contratto proposto sia adeguato. Ogni cliente deve avere una valutazione del merito di credito e quindi alla fine il contratto proposto deve essere adeguato per gli obiettivi e sostenibile.
Questa disciplina del credito al consumo si applica a contratti con finanziamenti di almeno 200 euro e max 75 mila euro. Non è credito al consumo se il finanziamento lo uso per comprare titoli, nemmeno i contratti di microcredito.

TAEG

 = tasso annuo effettivo globale che è come il TEGM ma riferito ai consumatori. Si tratta della media dei tassi effettivi globali, ovvero dei tassi di interesse relativi a una determinata categoria di finanziamento, come ad esempio il mutuo.
 
Per il calcolo del TAEG i costi sono aggiornati periodicamente dalla Banca d’Italia.

C’è norma che vieta di praticare interessi usurari, concetto indefinito perché periodicamente Banca d’Italia indica qual è il tasso soglia d’usura oltre il quale si applica questo divieto sia sul piano civilistico che penalistico. Determinazione del TAEG serve a verificare se effettivamente gli interessi previsti per quel prestito sono sopra la soglia. Spesso si vedono finanziamenti che hanno tassi interesse contenuti ma in cui c’è incidenza dei costi che devono essere pagati per accedere a quel finanziamento.
 
Se il TAEG non è indicato (o se la sua clausola è nulla magari perché non è stato calcolato rispettando le disposizioni di Banca d’Italia o è usurario) esso viene definito pari al tasso minimo nominale dei bot annuali.

Il contratto deve prevedere il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente l’importo del finanziamento, tutto o in parte. In questo caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tenendo conto della vita residua del contratto. Ma casino. È difficile distinguere costi ricorrenti (polizze assicurative e il loro premio) e costi sostenuti una volta all’inizio (costo dell’agente). In secondo luogo è difficile stabilire un criterio che dica quale parte di costo deve essere restituita al cliente quando rimborsa anticipatamente il credito.
L’arbitro dice che bisogna applicare un criterio temporale per definire quanto la banca deve al cliente: devo calcolare l’importo tot di questi costi ricorrenti, allocarli su ciascuna rata e poi deve essere restituita la parte di costi non maturata. Prima la banca teneva tutto perché sosteneva che l’estinzione anticipata del finanziamento non era priva di costi per la banca che deve subire un recesso unilaterale del cliente e quindi ha diritto a un pagamento di una penale. In realtà non hanno questo diritto.

Anatocismo bancario

Capitalizzazione degli interessi maturati su una certa somma di denaro. Costituiscono la base di calcolo per i successivi interessi.
Il codice civile ammette l’anatocismo per usi normativi. Nei contratti bancari è sempre stato previsto. Perché si produca si deve calcolare il saldo.
Nel caso di c.c. il saldo attivo andava calcolato ogni 6 mesi o 1 anno e il saldo passivo si calcola ogni 3 mesi con conseguenza che non è equo perché la periodicità aveva la capitalizzazione degli interessi.
Questa pratica vessatoria per il cliente aveva trovato un riconoscimento da parte della giurisprudenza che sosteneva che era una consuetudine bancaria. Fino al 1999, quando la cassazione è intervenuta. L’anatocismo non è può essere considerato un uso effettivamente accettato dalle parti e conseguenza che non era più legittimo in base al codice civile e quindi le banche dovevano restituire tutti gli interessi che erano stati capitalizzati in passato. In realtà poi viene chiarito che il divieto di anatocismo si sarebbe applicato solo dopo la cassazione. Oggi è possibile che le banche lo pratichino ma deve esserci la clausola deve essere prevista nel contratto tipo mutuo c.c. ecc. la banca deve indicare il tasso effettivo su cui si producono interessi su interessi e deve essere considerata la medesima periodicità tra debitori e creditori.

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