Fondi comuni d’investimento
Quando il fondo giunge a scadenza e viene liquidato sono gli investitori i soggetti a cui spettano i proventi derivanti dalla liquidazione del fondo anche se parzialmente vanno anche all’SGR.
Esistono alcune regole comuni a tutte le tipologie di OICR, poi vi sono regole più specifiche relativamente ai diversi soggetti, SGR, SICAV e SICAF.
Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto)
Le SGR, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:a) Operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
b) Si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti;
Anche i gestori dei fondi possono contrarre conflitti di interesse, non si tratta di un caso così marginale.
c) Adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
d) Assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformità al diritto dell’Unione europea.
e) Provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 35-duodecies (Valutazione del merito di credito)
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli OICR, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.Valutazione del merito di credito significa che stiamo parlando di un qualcosa che abbia un rating. Devono affidarsi ad un’agenzia di rating. L'obiettivo è rendere maggiormente attendibile l’investimento.
Art. 36 (Fondi comuni di investimento)
La fase di raccolta assume lo schema di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, necessario prospetto presso Consob, KIID per investitori al dettaglio. Di questo si occupa la SGR che gestisce il fondo. Essa può avvalersi anche di altri intermediari.
Finita la raccolta e raggiunto l’obiettivo, la SGR deputata alla gestione che non è detto coincida con la SGR che ha istituito il fondo, investe questo denaro.
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Bellati
[Visita la sua tesi: "Le politiche monetarie non convenzionali"]
- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Economia
- Corso: EIF (Economia Istituzioni Finanziarie)
- Esame: Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Docente: Andrea Pericu
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