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Fondi comuni d’investimento


Il soggetto gestore gestisce in autonomia dai singoli investitori. Tra questi organismi abbiamo i fondi comuni.
Nel caso dei fondi il patrimonio non è di una persona giuridica, è un patrimonio autonomo, quindi non ha titolare. I titolari potrebbero esserlo gli investitori di quel patrimonio che è il fondo, costituito da immobili, strumenti finanziari, crediti ecc. Se potessimo sostenere questo vorrebbe dire che tali soggetti hanno la possibilità di disporre dei singoli elementi che fanno parte di questo patrimonio, di poterli vendere ecc. Ma la legge pone un divieto in capo agli investitori di gestire e disporre direttamente degli enti patrimoniali di cui si compone il fondo.
Il patrimonio viene gestito dalla SGR che ha l’esclusiva responsabilità di gestione del fondo.

Di cosa sono proprietari gli investitori?
Della loro quota che rappresenta la loro partecipazione al fondo e ci sono casi in cui è possibile venderla sui mercati. La quota è uno strumento finanziario.
 La SGR dispone del patrimonio e lo gestisce ma non ne è proprietaria poiché la SGR dispone del patrimonio non nel proprio interesse quanto piuttosto nell’interesse degli investitori.
Quando il fondo giunge a scadenza e viene liquidato sono gli investitori i soggetti a cui spettano i proventi derivanti dalla liquidazione del fondo anche se parzialmente vanno anche all’SGR.

In questo rapporto trilaterale è necessaria che vi sia una disciplina: ci sono regole a livello legislativo ma anche alcuni contratti. Il principale contratto che regola i rapporti prende il nome di regolamento del fondo dove si trovano tutte le risposte alle domande cui tendenzialmente cerchiamo risposta.
La SGR è il gestore del fondo, e l’attività di gestione del fondo è un’attività riservata a società che presentino determinati requisiti.
Possono occuparsene SICAV SICAF e SGR.
Le SGR sono autorizzate da Banca d’Italia sentita la Consob viene rilasciata nel momento in cui ricorrono le condizioni che abbiamo visto per le Sim.

Con la domanda di autorizzazione deve essere presentato un programma iniziale di attività e una relazione sulla struttura autorizzativa. L'autorizzazione viene o meno data se si rispettano principi di sana e prudente gestione e quando si riceve autorizza la SGR è iscritta in un albo tenuto da BI. In questo albo si iscrivono corrispondenti analoghi alle SGR comunitari che gestiscono fondi armonizzati.
Se un fondo rispetta le regole comunitarie viene detto armonizzato, la cui attività di investimento è conforme alla regolamentazione comunitaria, è armonizzato.
Ci sono anche le società che gestiscono fondi divise tra fondi armonizzati e non.
Esistono alcune regole comuni a tutte le tipologie di OICR, poi vi sono regole più specifiche relativamente ai diversi soggetti, SGR, SICAV e SICAF.

Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto)

Le SGR, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:
a) Operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
b) Si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti;
Anche i gestori dei fondi possono contrarre conflitti di interesse, non si tratta di un caso così marginale.
c) Adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
d) Assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformità al diritto dell’Unione europea.
e) Provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
Chi esercita i diritti che spettano a quelle azioni? Chi va in assemblee a votare?
È il gestore nel cui nome le azioni sono intestate; le azioni di un fondo comune devono necessariamente essere intestate a qualcuno e in questo caso si fa riferimento all’SGR che esercita diritti. Ma li esercita nell’interesse dei partecipanti.

Art. 35-duodecies (Valutazione del merito di credito)

1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli OICR, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.
Valutazione del merito di credito significa che stiamo parlando di un qualcosa che abbia un rating. Devono affidarsi ad un’agenzia di rating. L'obiettivo è rendere maggiormente attendibile l’investimento.
2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICR, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli OICR, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.   

Esistono poi regole che si applicano ai fondi comuni: art. 36 - 37

Art. 36 (Fondi comuni di investimento)

SGR che istituisce il fondo e una SGR che lo gestisce: possono essere coincidenti o due soggetti diversi tra loro.
Nel mondo delle SGR si distinguono quelle che si occupano del collocamento delle sue quote e della loro commercializzazione e di quelle che le gestiscono che possono a loro volta avvalersi di altri soggetti.

SGR che si occupa di istituire il fondo: vuole lanciare un nuovo fondo (spesso sono a capo di ben più di un fondo). Crearlo significa adottare un certo regolamento del fondo, che necessita di un’autorizzazione da parte di BI: una volta ricevuto si attua la fase di raccolta, la cui durata è variabile, sei mesi, un anno, due anni.
A quali investitori mi rivolgo?
Clienti al dettaglio uso rete distributiva bancaria, di altri intermediari e così via.
Se il fondo invece è destinato ad una ristretta cerchia di investitori la fase di raccolta avviene in modo molto differenziato.
La fase di raccolta assume lo schema di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, necessario prospetto presso Consob, KIID per investitori al dettaglio. Di questo si occupa la SGR che gestisce il fondo. Essa può avvalersi anche di altri intermediari.
Finita la raccolta e raggiunto l’obiettivo, la SGR deputata alla gestione che non è detto coincida con la SGR che ha istituito il fondo, investe questo denaro.
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.
Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

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