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Sconto


È un contratto bancario art. 1858 “con il quale la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito tesso”.

 
Il tasso d’interesse, che è il vantaggio della banca (più alcune provvigioni) è simile al tasso ufficiale di sconto. Se il credito ceduto deve ancora scadere, gli interessi della banca sono calcolati dal momento dell’anticipazione al momento in cui potrà avere il credito. Non è che la banca ottiene come corrispettivo un credito, ma il tasso d’interesse. La cessione del credito serve perché è una cessione a scopo di pagamento, per estinguere il mio debito.

A scopo di pagamento ma salvo buon fine. Se il terzo non paga allora viene meno l’estinzione del mio finanziamento quindi la cessione del credito è sottoposta a una condizione risolutiva (se non si verifica l’evento la cessione perde di efficacia).
La banca si remunera sul tasso d’interesse scontato sul valore del credito.  Qui c’è solo una condizione risolutiva e la “garanzia” è più tutelante per la banca.

Spesso lo sconto riguarda i titoli di credito, cambiali in particolare. La banca che riceve lo sconto di cambiali ha una posizione importante perché ha in mano una cambiale e quindi ha un’azione cartolare → che è quella che consiste nel pretendere l’adempimento dei diritti del titolo. Per poterla esercitare deve dimostrare di non essere riuscito a riscuotere la cambiale, elevando protesto perché deve essere attestato ufficialmente e causale → se il debitore non paga la banca può rivolgersi nei confronti del giratario o altro soggetto che è titolare di quella cambiale. Quindi qui è molto garantita.

Lo sconto è un po' antiquato però è affine ad altri tipi di operatività della banca:
• sconto di carta finanziaria tipo una cambiale finanziaria (emetto un pagherò che giro alla banca, che mi anticipa il denaro e che dovrò restituire alla scadenza).

• sconto di ricevute bancarie RIBA: la ricevuta bancaria consiste in un documento contenente una quietanza, emessa dal creditore di una prestazione pecuniaria e consegnato alla banca in modo che ne curi l’incasso. La banca incassa questo credito e se il debitore paga la banca gli dà la quietanza di pagamento.
Succede spesso che il cliente, creditore dell’importo indicato nella ricevuta bancaria, se lo faccia anticipare dalla banca con il patto che quest’ultima, una volta ricevuto il pagamento da parte del debitore, tratterrà quanto riscosso a saldo del proprio credito per la restituzione della somma anticipata.
Non è nemmeno qui uno sconto in senso tecnico perché presupporrebbe la cessione di un credito verso terzi e poi la banca non opera la detrazione anticipata dell’interesse

• sconto di fatture: simile al precedente e avviene spesso. Qui ho un finanziamento di importo più o meno simile al valore nominale facciale delle fatture dedotto interessi ecc. dove non ho una cessione del credito ma un mandato all’incasso che viene dato alla banca. Un mandato in rem propriam ed è irrevocabile, è un affare al cui svolgimento ha un interesse. È tutelata perché sa che il cliente non potrà chiedere indietro le fatture, una volta che la banca le incassa, compenserà il proprio credito nei confronti del cliente. Queste operazioni sono regolate in c.c.
Lo sconto viene usato molto nei contratti del commercio internazionale (vendita internazionale di merci).

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