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Struttura della società di gestione


ART. 62 obiettivo di assicurare trasparenza e tutela investitori.
La Consob può fare ispezioni nei confronti di qualsiasi gestore.
L’autorità di vigilanza può pubblicare avvertimenti sul sito di Consob, intimare la sostituzione di un amministratore o cose simili o ordinare la cessazione temporanea di pratiche su una determinata sede di negoziazione.
La società di gestione non deve avere un capitale minimo, come nel caso degli intermediari e SGR, ma deve avere determinate risorse finanziarie. La società di gestione gestisce i mercati regolamentati, può gestire anche i sistemi multilaterali di negoziazione. Essendo una società che può avere scopo di lucro fa altri tipi di servizi: sostituzione e manutenzione software, contrattazione, elaborazione di dati su prezzi, gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni.

ART. 64 parla del regolamento del mercato: documento fondamentale in cui ci sono le norme che riguardano quel determinato mercato.
64 quater: La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi e l'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento che:
1. il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente titolo;
2. il regolamento del mercato è conforme alla disciplina dell'Unione Europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Il regolamento deve poi essere anche valutato da Consob cioè per l’ART. 64 quater deve essere idoneo, che abbia caratteristiche per assicurare obiettivi di ordine generale.

Si prevedono vari livelli di regolazione di vigilanza.
Il soggetto che andrà a verificare è il soggetto di gestione e non la Consob sulla base di un rapporto privatistico.
Quindi ho un primo livello di regolamentazione che è privatistico e avviene su una base contrattuale
Il secondo livello è di tipo pubblicistico: Consob verifica che i contratti siano fatti bene e idonei e si riserva dei poteri di intervento diretti (se ci si rende conto che l’autoregolamentazione non funziona allora Consob può intervenire.)
Una volta valutato positivamente che quel mercato è regolamentato viene iscritto nell’albo di Consob.

Nel caso di mercati regolamentati all’ingrosso su titoli di stato le regole sono diverse.  Coinvolgono solo grandi operatori che negoziano blocchi di gran valore. È chiaro che in questi casi vengono in rilievo anche interessi più ampi, interessi legati all’attuazione della politica monetaria ed economica dello stato, in questi casi ci vuole un regolamento, e queste funzioni di controllo sono svolte non dalla Consob ma dalla Banca di Italia.
Banca di Italia ha competenze in materia di politica monetaria dello Stato, oggi sappiamo che queste competenze sono trasferite alla Banca Centrale Europea.

ART. 64 del TUF che individua sostanzialmente quali sono i compiti operativi che vengono assegnati alla società di gestione e le modalità di trasmissione e comunicazione da parte della società di gestione alla Consob, autorità di vigilanza, di informazioni per capire se la società di gestione sta svolgendo correttamente i compiti che le sono assegnati, per ragioni di tutela del mercato, degli interessi pubblici connessi al buon funzionamento del mercato, la Consob ha un potere di intervento diretto sul mercato. Non si limita a supervisionare la società di gestione, verificare se la società di gestione svolge i compiti più o meno bene, ha un potere diretto sulle negoziazioni di mercato.

L’ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato deve essere preceduta dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione, anche nel caso i titoli siano già diffusi presso il pubblico perché vengono fornite info al mercato. La Consob verifica la completezza e veridicità delle info.
Il prospetto deve essere pubblicato prima dell’inizio delle negoziazioni mediante: forma elettronica nel sito internet dell’emittente e del mercato regolamentato, inserimento nei giornali e trasmissione alla Consob.

Ci sono le società di gestione che hanno proprie azioni negoziate nei mercati regolamentati.
Chi decide sull’ammissione alla quotazione delle azioni emesse dalla società di gestione? Chi decide sulla sospensionedella quotazione delle azioni?
In questi casi interviene direttamente la Consob. Sarà Consob a stabilire, con proprio regolamento, i requisiti che le azioni della società di gestione devono soddisfare per esser negoziate sui mercati regolamentati. Queste decisioni nel caso in cui si riferiscano ad operatori, intermediari, o strumenti finanziari negoziati nel mercato all’ingrosso dei titoli di stato, devono essere adottate da Consob sentita Banca d'Italia.

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