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L’armatore: art. 256 cod. nav.


Le origini del concetto giuridico di armatore sono da ricercarsi nel diritto romano, per il quale l’EXERCITOR NAVIS è PROPRIETARIO della nave, nonché titolare dell’impresa nautica; alla figura dell’armatore si affianca la figura del MAGISTER NAVIS (o capitano) che ne fa le veci durante le fasi della navigazione.
Il vigente cod. nav. Non dedica una disposizione specifica alla definizione del concetto di armatore; le caratteristiche della figura e dell’attività dell’armatore possono desumersi in vie interpretativa dall’art. 256 cod. nav., alla luce del quale è “ARMATORE COLUI CHE ASSUME L’ESERCIZIO DELLA NAVE DIVENENDONE TITOLARE DI TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI CHE A DETTO ESERCIZIO SONO CONNESSI”.
Il codice della navigazione ha delineato il concetto di armatore prescindendo tanto dall’esigenza della proprietà della nave, quanto all’effettivo scopo al quale l’esercizio della navigazione è destinato: è sufficiente infatti, che l’armatore abbia la disponibilità della nave sulla base di un rapporto di natura reale (usufrutto) ovvero di natura obbligatoria (locazione, comodato ecc.. art. 270 cod. nav).
La nozione di armatore è legata in modo indissolubile alla sussistenza di determinati requisiti: in primo luogo, viene ritenuto requisito fondamentale l’organizzazione di persone o cose necessaria per l’utilizzazione della nave secondo la sua destinazione tipica (vale a dire la navigazione); inoltre viene ritenuto presupposto indispensabile l’impiego del mezzo nautico in conto proprio, ciò significando che il rischio viene assunto dall’armatore.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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