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Operazioni portuali: art. 16 L. 84/94


Sono operazioni portuali:
CARICO – SCARICO – TRASBORDO – DEPOSITO – MOVIMENTO DI MERCI - "TUTTI SVOLTI IN AMBITO PORTUALE".
In seguito alla riforma del 1994, l’esercizio delle operazioni portuali non è più subordinato ad un provvedimento di concessione (PROVVEDIMENTO CONCESSORIO), essendo sufficiente che l’operatore marittimo che intenda svolgere quell’attività economica sia stato autorizzato (PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO) con un apposito provvedimento dall’autorità portuale, o laddove non istituita, dall’autorità marittima.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali è subordinato dall’accertamento da parte dell’autorità portuale, della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti di diverse CAPACITA’:
CAPACITA’ TECNICA  = sussistenza beni mobili, immobili di proprietà o leasing in grado di svolgere attività.
CAPACITA’ ORGANIZZATIVA = acquisire metodologie nuove per lo svolgimento dei servizi (innovarsi)
CAPACITA’ FINANZIARIA = scontata
PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA OPERATIVO = della durata non inferiore ad un anno.
Non sono quindi più meri portatori di servizi, bensì portatori di sviluppo del porto, insieme all’autorità portuale.
Ciò nonostante, l’autorità portuale DEVE VIGILARE sul rispetto di tali requisiti e possono SANZIONARE (sospensione – revoca autorizzazione) se vengono meno gli obiettivi e man mano i requisiti.
Un sovraffollamento di operatori potrebbe causare disagi: pertanto le autorità portuali possono limitare il numero di operatori, rilasciando un numero limitato di autorizzazioni. Le autorità devono rilasciare almeno DUE AUTORIZZAZIONI (ai fini appunto della concorrenza).
Il numero delle autorizzazioni non è limitato per legge. Le autorità portuali devono rilasciare almeno due autorizzazioni per il porto: se gli operatori attualmente presenti sono troppi, l’autorità può limitare  il rilascio di ulteriori autorizzazioni.
Ci si è chiesti se questo vada contro la libera concorrenza: l’autorità garante in realtà ha specificato che un eccessivo affollamento delle banchine può determinare pericoli per la sicurezza.
La limitazione però non è fissa a DUE, ma dipende dalle caratteristiche del porto (3-5-10).  Una volta l’anno si determina il numero (in genere al 31/12), in seguito si andrà a verificare la disponibilità di autorizzazioni in scadenza e si provvederà al loro piazzamento sul mercato.
L’autorità portuale sceglie gli operatori A PROPRIA DISCREZIONE, secondo parametri visti prima (requisiti). Gli operatori per aver ricevuto la autorizzazione pagano un CORRISPETTIVO:
CORRISPETTIVO:
FISSO: viene pattuito all’inizio
VARIABILE: varia in base al fatturato conseguito dall’impresa nell’anno precedente
L’autorità portuale deve adottare PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE ma controllare anche che operatori non tengano comportamenti discriminatori verso altri soggetti (es. armatori).
La L. 84/94 è stata più volte modificata per renderla adeguata ai tempi.
L’art. 16 prima del 2001, conteneva le norma appena citate: dopo il 2001 ha introdotto un comma finalizzato alla disciplina dei servizi portuali.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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