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Casistica


Al fine di rendere più agevole la comprensione del procedimento di verifica della sussistenza dello stato di insolvenza, si ritiene opportuno riferire in merito ad alcune tra le frequenti situazioni affrontate dalla giurisprudenza.
Non si considera integrata la prova dello stato in insolvenza qualora l’inadempienza risulti giustificata dalla “contestazione del credito” o dalla “pendenza della lite” in relazione a quel credito, sempre che i motivi della contestazione non siano palesemente infondati.
L’esistenza di procedure esecutive o di numerosi protesti non sono indici assoluti dello stato di insolvenza, ma hanno valore solamente presuntivo.
Lo stato di insolvenza può essere escluso in presenza di un accordo stragiudiziale che contempli un “pactum de non petendo” (atto di rinuncia al credito del creditore), ove esso risulti idoneo a rimuovere l’incapacità di adempimento delle obbligazioni con riferimento al momento del giudizio circa la dichiarazione di fallimento, a conclusione dell’indagine sull’entità e scadenza delle posizioni creditorie residue rimaste estranee all’accordo dilatorio.
La cessione d’azione accompagnata dalla liberazione da parte dei creditori a favore del debitore cedente non elimina l’insolvenza di quest’ultimo.
La capacità di conseguire un profitto non esclude l’insolvenza in presenza di un’esposizione debitoria che detto profitto non è in grado di ripianare.
Infine, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che la dichiarazione di fallimento non può essere la conseguenza di una “condotta abusiva” da parte di un singolo creditore ed è preclusa qualora lo stato di insolvenza sia stato determinato causalmente da un suo comportamento improntato a malafede.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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