Skip to content

Gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti anticipati


Sono inefficaci in relazione alla loro natura oggettiva, rapportata ad un intervallo temporale anteriore alla dichiarazione: ovvero che siano perfezionati nel biennio anteriore alla dichiarazione. Sarà onere del curatore provare che l’atto rientra in una delle due categorie e che è stato compiuto nel periodo considerato; il terzo potrà tentare di sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia solamente fornendo la prova negativa dell’insussistenza di questi elementi.
L’inefficacia dell’atto discende automaticamente dalla sentenza di fallimento, l’azione eventualmente necessaria per la restituzione non sarà un’azione revocatoria, ma un’azione di mero accertamento.
Per gli atti a titolo gratuito non può trovare applicazione immediata l’accezione generale, perché ci si deve chiedere se e a quali condizioni possa ritenersi gratuito nella prospettiva dell’impresa, che il legislatore ha voluto privilegiare. Infatti, la nozione di atto a titolo gratuito dettata dall’art. 64 è diversa da quella comunemente utilizzata dagli interpreti.
L’ambito di operatività dell’art. 64 risulta oggi indirettamente meglio definito dalla nuova previsione dell’art. 67 co. 2, il quale estende a revocatoria fallimentare la revoca imposta per la rev. ord. dall’art. 2901 c. c. secondo cui “le prestazioni di garanzia, anche per i debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito”.
Alcuni tipologie di atti possono essere, ad es.: la cessione del credito, la donazione, le operazioni di giroconto, le prestazioni di garanzie reali e personali, il debito di un terzo, …

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.