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I beni sopravvenuti


Il fallimento rende possibile la ricostituzione del patrimonio attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria che mira alla dichiarazione di inefficacia di atti posti in essere quando già l’insolvenza sussisteva. Sulle attività che riaffluiscono alla massa in seguito al vittorioso esercizio di questa azione si soddisferanno i creditori concorsuali, che si potranno quindi soddisfare anche sui beni pervenuti al fallito durante il fallimento. L’art. 42 dispone, infatti, che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. Anche questa norma rispecchia il principio della responsabilità patrimoniale stabilito nell’art. 2740 c.c. il quale sancisce che il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Così tutti i beni sopravvenuti, ad eccezione di quelli di provenienza illecita, entrano a far parte del patrimonio fallimentare. La legge non pone distinzione né sulla base del titolo al quale pervengono (oneroso o gratuito), né se per atto tra vivi o mortis causa, né se derivano da un’attività lavorativa svolta dal fallito, né se in forza di un’attività avente carattere negoziale. Lo spossessamento si estende non solo al bene ma anche alla possibilità di acquisto di beni quali l’accettazione di un’eredità o un’offerta di donazione, per le quali l’accettazione spetta al curatore. Anche se il fallimento comprende tutti i beni presenti e futuri, non può cmq incidere su certe scelte del fallito collegate all’esercizio di diritti personali se pur generatori di reddito. Ad es. il fallito autore di opere d’ingegno, la decisione circa lo sfruttamento dell’opera (la pubblicazione del romanzo, l’incisione di un disco, ecc.) compete soltanto al fallito anche se i proventi costituiranno attività sopravvenute che andranno a far parte della massa attiva fallimentare. In tema di acquisizione dei beni sopravvenuti, la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo dibattute se il curatore debba automaticamente apprendere tali attività. Il principio dell’automatismo è subordinato, però al concreto sussistere di un risultato positivo per la massa, il curatore dovrebbe quindi poter valutare la convenienza dell’acquisizione. Da questo ne discende che il curatore acquisterebbe automaticamente la disponibilità del bene sopravvenuto, salvo poi deciderne, in base ad un calcolo di convenienza, l’inglobamento nella massa fallimentare. La riforma ha introdotto il co. 3 all’art. 42 che stabilisce che il curatore, previa autorizzazione del comitato, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile realizzo dei beni stessi. Quindi con la nuova disposizione, il curatore ha un margine di scelta circa la convenienza dell’acquisizione. Tuttavia, in caso di beni di valore positivo l’acquisizione è automatica; se invece il loro acquisto importa la sopportazione di un costo che annienti l’utilità, il curatore può essere autorizzato dal comitato a rinunciarvi.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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