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Il commissario liquidatore



La nomina del commissario, insieme a quella del comitato di sorveglianza, spetta all’autorità amministrativa che vi procede con il provvedimento che ordina la liquidazione o con successivo provvedimento. Il commissario non fa parte, però dell’autorità amministrativa, ma è un libero professionista che opera a fianco di quell’autorità, essendo da questa incaricato dalle funzioni relative all’amministrazione del patrimonio e alla gestione dell’impresa. I poteri del commissario sono analoghi a quelli del curatore fallimentare. Al commissario compete l’attività di liquidazione che svolge secondo le direttive dell’Autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Può avvalersi, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, di delegati per il compimento di specifiche operazioni. E’detentore di poteri di amministrazione del patrimonio funzionali al soddisfacimento e alla tutela dei creditori. In base agli artt. 204 e 203 il commissario deve:
• Tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato di sorveglianza, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione
• Prendere in consegna i beni compresi nella procedura, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa, richiedendo, ove ricorra, l’aiuto di un notaio
• Redigere l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni
Egli viene informato, ai sensi dell’art.205, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa attraverso il conto della gestione che l’imprenditore deve redigere in base all’ultimo bilancio. Questa sorta di bilancio straordinario costituisce la base di partenza sulla quale il commissario può redigere semestralmente la sua relazione circa la situazione patrimoniale dell’impresa e l’andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Con questa relazione l’autorità di vigilanza può seguire lo svolgimento della procedura o revocare il commissario. Il commissario non può liberamente compiere qualsiasi atto; per il compimento di certi atti infatti necessita di autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza. Egli dà inoltre impulso all’accertamento del passivo, procede alla liquidazione dell’attivo e alla ripartizione dei crediti. La diligenza nello svolgimento della sua attività è quella del buon padre di famiglia. La responsabilità del commissario è dettata dalle norme della legge fallimentare per il curatore e quindi essenzialmente deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. La revoca del commissario è disposta dall’Autorità di vigilanza con provvedimento motivato ricorribile al TAR in primo grado e al Consiglio di Stato in secondo grado.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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