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Il gravame contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento


Se al termine della fase prefallimentare il tribunale non ritiene sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento, respinge l’istanza con decreto comunicato alle parti dal cancelliere. Sono chiare le differenze a seconda che il provvedimento sia di accoglimento o di rigetto dell’istanza. Se è di accoglimento, il tribunale pronuncia sentenza che vien notificata al debitore; se è di rigetto, il provvedimento ha la forma di decreto e non viene notificato ma solo comunicato. Anche questo provvedimento può essere impugnato dalle parti entro 15 gg dalla comunicazione. I soggetti legittimati sono il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente
Introdotto il reclamo, la corte d’appello procede in camera di consiglio, con regole analoghe a quelle viste per l’appello della sentenza che abbia dichiarato il fallimento dell’imprenditore. Se la corte d’appello, all’esito del procedimento, ritiene di rigettare l’impugnazione, pronuncia con nuovo decreto con il quale motiva le ragioni per le quali non sussistono i presupposti per dichiarare il fallimento dell’imprenditore. Il decreto può anche contenere la condanna dell’istante al pagamento delle spese e dei danni processuali causati.
Se la corte d’appello riterrà d’accogliere l’impugnazione, sempre con decreto motivato, rimetterà gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento. Questo sarà tenuto a pronunciare il fallimento dell’imprenditore a meno che accerti che sia venuto meno uno dei presupposti per fatti sopravvenuti.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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