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Il pagamento di una cambiale scaduta (ART. 68)


L’art. 68 esclude dalla revocabilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 67 co. 2, il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. Affinché possa trovare applicazione questa deroga devono sussistere tre condizioni:
1. Il possessore della cambiale doveva trovarsi, nel momento in cui ha ricevuto la cambiale in una situazione di necessità cambiaria, cioè nella condizione di perdere l’azione cambiaria di regresso laddove avesse rifiutato il pagamento;
2. Deve potersi configurare l’esistenza di un obbligato di regresso;
3. Il pagamento deve presentare contenuto e modalità tali da non poter essere rifiutato dal portatore del titolo.
In presenza di questi requisiti il curatore potrà intraprendere l’azione revocatoria nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso a condizione di provare che questo conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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