Skip to content

Il procedimento (art.99)


La norma dispone che l’impugnazione va proposta con RICORSO che deve contenere: l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento; le generalità dell’impugnante; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il tribunale (che è quello che ha pronunciato il fallimento), fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei cui confronti è proposta la domanda, al curatore e al fallito. A quest’ultimo viene notificato a titolo di notizia e non in veste di parte, infatti egli può solo chiedere di essere sentito ma non può costituirsi in giudizio, né prendere posizioni sugli oggetti delle impugnazioni. Infine, tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno 30gg. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
La norma prosegue poi dicendo che la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda, deve costituirsi almeno 10gg prima dell’udienza, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. Le parti convenute sono il curatore nell’opposizione e il curatore e il creditore nell’impugnazione. Il curatore non può contestare in questa sede un credito che non aveva contestato precedentemente a meno che non sussistano ragioni sopravvenute. La memoria deve essere necessariamente sottoscritta da un difensore, il quale si costituisce per le parti convenute depositando oltre alla memoria, il fascicolo di parte e il mandato alle liti. Anche per i mezzi di prova e per i documenti c’è il termine perentorio dei 10gg oltre il quale scatta una preclusione istruttoria che non consente alle parti ulteriori richieste; tuttavia potranno sempre essere richiesti mezzi di prova che il tribunale possa rilevare d’ufficio perché per questi non c’è preclusione. Il termine vale anche per gli altri creditori che intendono partecipare al giudizio.
La norma prosegue ancora stabilendo che nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio delle parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti e, se necessario, può assumere informazioni anche d’ufficio e autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
L’ultima parte della norma attiene alla decisione del tribunale che può essere definitiva oppure no. Se definitivo, il decreto viene comunicato dalla cancelleria alle parti e può essere ricorso per cassazione nei 30gg dalla comunicazione. Se, invece, non è definitivo, esso non è impugnabile se non successivamente insieme alla decisione definitiva.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.