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Il procedimento in appello


Circa il procedimento di appello si consideri che:
a. L’appello si propone con ricorso e non con atto di citazione. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria della corte d’appello entro 30 gg dalla notificazione della sentenza, se proposto dal debitore, o dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, se proposto da altre parti. Se la sentenza non è stata notificata o iscritta nel registro delle imprese, il termine di 30 gg non decorre e la sentenza non potrà essere appellata dopo un anno dalla sua pubblicazione;
b. La legittimazione attiva spetta al debitore ed a “qualunque interessato”;
c. L’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, ma solo il collegio può sospendere la liquidazione dell’attivo quando ricorrono gravi motivi. L’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo sembra da richiedere con ricorso separato da depositare contestualmente al deposito del ricorso in appello. La scelta di richiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo è criticabile se si tiene conto della nuova visione privatistica della procedura di fallimento;
d. A seguito della presentazione dell’appello, il presidente fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l’udienza di comparizione entro 45 gg  dal deposito del ricorso, assegnando termini al ricorrente non superiori ai 10 gg dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Il collegio, una volta sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti i mezzi di prova, provvede con sentenza accogliendo o meno l’impugnazione;
e. Se nel corso del giudizio di primo grado sono state violate norme processuali comportanti la nullità degli atti, il giudice dell’appello, prima di decidere nel merito, provvederà alla rinnovazione degli atti nulli. Così, se non sono stati rispettati i termini a difesa, concederà alle parti nuovi termini per l’esercizio del diritto di difesa;

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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