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Il ricorso per l’istanza di fallimento


Dal tenore letterale dell’art. 6 si evince che l’istanza di fallimento è rappresentata da un ricorso da presentarsi in tribunale. Il ricorso, da intendersi come atto introduttivo di un giudizio civile, dovrà avere tutti gli elementi dettati dall’art. 25 c.p.c. e, quindi, dovrà indicare “l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni dell’istanza, oltre alla sottoscrizione delle parti o dei difensori delle copie e dell’originale da notificare.
In merito a questi aspetti:
a. È evidente che il ricorso per istanza di fallimento dovrà contenere l’indicazione del soggetto istante e dell’imprenditore che si vuole far fallire, nonché del tribunale dinanzi a al quale il provvedimento è richiesto;
b. Quanto all’oggetto della domanda, essa sarà rappresentata dalla pretesa di far dichiarare il fallimento dell’imprenditore convenuto, mentre le ragioni della domanda saranno rappresentate dall’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi al fallimento. Quindi, il ricorrente deve allegare la circostanza che l’imprenditore è assoggettabile alla procedura fallimentare e la circostanza che lo stesso si trova in stato di insolvenza, oltre alla presentazione delle prove;
c. Inoltre, non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato per la  presentazione di un ricorso di fallimento, cosìcchè la parte, anche personalmente, può presentare ad un tribunale una simile istanza;
d. È regola generale che, con l’introduzione di un giudizio, la parte debba eleggere un domicilio ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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