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La competenza a dichiarare il fallimento


L’istanza va presentata al tribunale che per legge ha competenza territoriale a dichiarare il fallimento di un certo imprenditore. Alla disciplina di questo aspetto provvede in primo luogo l’art. 9 che stabilisce che “il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa”. Si tratta di una competenza per territorio fissata dalla legge e di facile individuazione: ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, lì sta il tribunale competente a decidere sul fallimento di un imprenditore.
Tuttavia ci sono stati problemi legati alla decisione di alcuni imprenditori che, prima della dichiarazione di fallimento, trasferivano la propria sede principale in altre città così da non sottoporsi alla competenza di un certo tribunale. Per evitare ciò, l’art. 9 stabilisce che “il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’UE. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se avvenuto dopo il deposito del ricorso o la presentazione delle richiesta”.
Come conseguenza a ciò:
a. Ogni trasferimento della sede nell’anno anteriore alla data di deposito dell’istanza per la dichiarazione di fallimento è irrilevante ai fini della determinazione della competenza, che continuerà ad essere quella dove l’imprenditore ha avuto la sede principale dell’impresa;
b. Sarà egualmente irrilevante ai fini della procedura fallimentare il trasferimento della sede all’estero, che pure non esclude la giurisdizione del giudice italiano;
c. Nel caso in cui un tribunale si dichiari incompetente a favore di altro tribunale, questi trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente affinchè provveda alla prosecuzione della procedura fallimentare, nominando il giudice delegato ed il curatore; viceversa, se più tribunali dichiarano il fallimento di un imprenditore, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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