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Gli atti dello stato civile

GLI ATTI DELLO STATO CIVILE


Gli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) → registri dello stato civile
Ciascun atto dello stato civile dà prova legale dei fatti materiali (nascita, età, morte) o degli atti giuridici documentati (dichiarazione di essere padre/madre, celebrazione del matrimonio).
La condizione civile della persona dipende dai fatti/atti di cui il documento fa prova (l’esistenza dipende dalla nascita, e la nascita è provata dal certificato di nascita).
Gli effetti giuridici si possono far valere solo allegando il documento; finché il documento esiste e non è stato modificato, nessuno può far valere una condizione civile in contrasto con ciò che risulta dall’atto.
Se non si sono tenuti i registri o sono distrutti/smarriti o comunque manca la registrazione dell’atto, la prova della nascita e della morte può essere data con ogni mezzo. Se la registrazione dell’atto manca per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova.
Se l’atto di matrimonio non risulta nei registri per forza maggiore o per colpa/dolo del pubblico ufficiale, la prova dell’atto di matrimonio può essere data con ogni mezzo purché risulti in modo non dubbio il possesso di stato

Possesso di stato = complesso di fatti e situazioni da cui si perviene all’esistenza di una determinata situazione giuridica (es. siamo sposati se ci trattiamo come marito e moglie, viviamo nella stessa casa..)
Oltre che mezzo di prova, i registri sono anche mezzi di pubblicità.
Una rettificazione dell’atto di stato civile richiede un ricorso al tribunale che provvede con un decreto (es. quando una persona cambia sesso)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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