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Inadempimento delle obbligazioni: art. 1218

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: ART. 1218


Inadempimento = adempimento mancato/difettoso/ritardato
Art. 1218 – Responsabilità dell’inadempimento “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a cause a lui non imputabili”
L’impossibilità deve essere:
- Oggettiva → non deve dipendere dalla situazione particolare del debitore
- Assoluta → deve escludere anche la minima possibilità di adempiere

Cause non imputabili al debitore:
- Caso fortuito → evento imprevedibile
- Forza maggiore → evento a cui non si può resistere, anche se prevedibile
- Atto d’autorità
Abuso del diritto del creditore → creditore pretende la prestazione anche se divenuta estremamente difficoltosa (inesigibile) a causa delle circostanze (es. cantante disdice il concerto perché il figlio sta morendo all’ospedale)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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