Skip to content

Inadempimento delle obbligazioni: art. 2740

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: ART. 2740


Art. 2740 – Responsabilità patrimoniale “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
Se il debitore non adempie, il creditore può chiedere al giudice:
- Esecuzione coattiva/forzata → espropriazione di beni che verranno poi venduti per ottenere le risorse per soddisfare l’interesse economico del creditore ( obblighi di dare denaro + cose determinate solo nel genere)
- Esecuzione in forma specifica → consegna di una cosa determinata + esecuzione di obblighi di fare + distruzione di quanto fatto in violazione di un obbligo di non fare

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.