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La vendita di cosa altrui

LA VENDITA DI COSA ALTRUI


Vendita di cosa altrui → una persona vende una cosa di cui non è proprietario, o non lo è interamente (es. titoli in borsa)
Il contratto è valido ma non è efficace perché il venditore non può disporre della cosa (difetto di legittimazione), quindi ha solo effetti obbligatori immediati (es. obbligo di procurare l’acquisto della proprietà)
L’effetto traslativo si ha in automatico nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa
Se il compratore sapeva che il venditore non era proprietario della cosa, e il venditore non riesce ad acquistarla, il compratore può chiedere la risoluzione per inadempimento
Se il compratore non sapeva che il venditore non era proprietario della cosa, può chiedere la risoluzione per aver comprato, senza saperlo, da chi non era proprietario

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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