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Nome, immagine, identità

NOME, IMMAGINE, IDENTITÀ


Nome = prenome + cognome → esso è protetto contro l’uso che altri ne fanno indebitamente
Il figlio nato assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se entrambi i genitori lo riconoscono contemporaneamente assume il cognome del padre, se il padre lo riconosce successivamente può decidere di aggiungere/sostituire il cognome del padre a quello della madre
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito fino al divorzio; in caso di separazione il giudice può vietare alla moglie di usare il cognome del marito
L’adottato minorenne assume il cognome dell’adottante, l’adottato maggiorenne lo premette al proprio
Pseudonimo è tutelato quando acquisisce l’importanza del nome

Immagine = aspetti identificativi (immagine fisica, voce..)
Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza il consenso della persona raffigurata, a meno che non si tratti di un personaggio di pubblico interesse.
In caso di abuso è possibile chiedere il risarcimento dei danni e l’inibitoria (ordine di cessare l’abuso)

Tutela dell’identità personale → tutela contro la rappresentazione infedele
Tutela dell’identità genetica → tutela contro manipolazioni, accesso a dati genetici (riservatezza), diritto a conoscere le proprie origini genetiche..

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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