PRESCRIZIONE
La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti → ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge; non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili (es. integrità fisica) e altri diritti indicati dalla legge (es. nullità del contratto).
L’azione di rivendicazione della proprietà non si prescrive (il possessore è però tutelato ad esempio con l’usucapione)
La prescrizione è volta a ottenere certezza nelle relazioni giuridiche (che è compromessa se un diritto non viene esercitato per tanto tempo) e per scoraggiare l’inerzia.
Le norme sulla prescrizione sono inderogabili dai privati (quindi è nullo ogni patto dei privati volto a modificare la disciplina della prescrizione).
Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinuncia può risultare anche tacitamente da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (es. richiesta di dilazione).
La prescrizione deve essere opposta dall’interessato alla richiesta di adempimento, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Se il debitore paga spontaneamente un debito prescritto non può chiedere la restituzione del denaro.
La prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere (se c’è una condizione bisogna aspettare che si avveri).
La prescrizione resta sospesa (quindi il tempo trascorso non viene computato) tra:
- Coniugi
- Genitori e figli
- Tutore e interdetto
- Curatore e minore inabilitato/emancipato
- Erede ed eredità accettata con beneficio d’inventario
- Coloro che amministrano beni altrui e colori i cui beni sono sottoposti ad amministrazione altrui
- Persone giuridiche e i loro amministratori
- Debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del credito e il creditore, finché non viene scoperto il dolo
La prescrizione resta sospesa anche contro gli incapaci legali privi di rappresentante e contro i militari in servizio in tempo di guerra.
La prescrizione si interrompe quando cessa l’inerzia del titolare; serve però certezza quindi è necessario un atto con cui si inizia il giudizio o si mette in mora il debitore. Con l’interruzione il tempo è azzerato.