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Procedimento del fallimento

PROCEDIMENTO DEL FALLIMENTO


Dopo il fallimento, il curatore fa l’inventario + forma lo stato passivo con un elenco di creditori e diritti di prelazione e comunica ai creditori un termine entro cui devono far pervenire le domande di ammissione al passivo (insinuazione al passivo)
Il giudice delegato decide su ogni domanda di ammissione al passivo (accolta in tutto, accolta in parte, respinta, dichiarata inammissibile), dopodiché egli forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto
I creditori esclusi (o la cui domanda è accolta solo in parte) possono fare opposizione, e i creditori ammessi possono impugnare l’ammissione di crediti o cause di prelazione agli altri creditori (la cui decisione spetta al tribunale)
Dopo il decreto di esecutività si procede alla liquidazione dell’attivo e alla ripartizione del ricavato → vengono prima soddisfatte in prededuzione le spese della procedura fallimentare + debiti della massa (cioè quelli assunti in occasione della procedura), poi vengono soddisfatti i creditori privilegiati e infine quelli chirografari (pagati in proporzione all’ammontare del credito)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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