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Procedure concorsuali: liquidazione coatta amministrativa

PROCEDURE CONCORSUALI: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Le imprese sottoposte a vigilanza pubblica (es. banche, assicurazioni, SIM..) non sono sottoposte alla normale procedura fallimentare ma alla liquidazione coatta amministrativa
Non è necessario lo stato di insolvenza, infatti ci può essere liquidazione coatta amministrativa anche per altri motivi (es. gravi violazioni di legge)
La dichiarazione dello stato di insolvenza, su richiesta dei creditori o dell’autorità che ha la vigilanza o dell’impresa stessa, è di competenza dell’autorità giudiziaria
La procedura è gestita da un commissario liquidatore e prevede lo spossessamento del patrimonio e la sua liquidazione distribuendo il ricavato tra i creditori concorsuali
L’applicabilità della disciplina delle azioni revocatorie è subordinata alla dichiarazione dello stato di insolvenza; le imprese soggette alla liquidazione coatta sono sottratte al fallimento (se un’impresa è assoggettabile ad entrambe le procedure, l’avvio di una impedisce il ricorso all’altra)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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