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Simulazione del contratto

SIMULAZIONE DEL CONTRATTO


Simulazione → le parti pongono in essere un contratto con l’accordo che questo non produca effetti (es. tizio vende a caio ma in realtà tizio resta proprietario)
- Assoluta → le parti stipulano un contratto con il tacito accordo che questo non produca effetti (es. vendo a te ma mantengo la proprietà, così i miei creditori non iniziano l’esecuzione)
- Relativa → le parti stipulano anche un altro contratto (contratto dissimulato) che le parti vogliono mantenere nascosto dietro il contratto apparente (es. vendo un immobile ad un prezzo diverso da quello pattuito, così non pago l’imposta di registro)
Accordo simulatorio → accordo in base al quale il contratto è solo “apparente” e non ha effetto tra le parti
Questo accordo può essere anche orale
Se manca l’accordo simulatorio, il contratto produce i suoi effetti e non importa se una delle parti in realtà intendeva di non volersi vincolare (riserva mentale, non ha rilevanza giuridica)

Interposizione di persona → le parti stipulano un contratto con l’accordo che esso abbia effetti verso un terzo (es. tizio vende a caio ma in realtà il vero acquirente è sempronio)
E’ un particolare tipo di simulazione relativa; è necessario l’accordo di tutti e 3 i soggetti
Se c’è un contratto dissimulato, l’atto simulato deve avere i requisiti di sostanza e forma (es. se dissimulata è una donazione, l’atto simulato deve avere la forma prevista per la donazione)
Se lo scopo della simulazione è illecito (es. a danno dei creditori), essa è fraudolenta (elude una norma giuridica) e quindi il contratto dissimulato è nullo

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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